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130267
IDG790601677
79.06.01677 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonis raimondo
diritto di famiglia. ancora sull' articolo 2647 del codice civile (con riferimenti al disegno di legge n. 16 dei senatori forma, assirelli e murmura)
Riv. dir. ipot., an. 18 (1976), fasc. 2, pag. 169-174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830
l' a. dissente dall' affermazione di alcuni commentatori secondo i quali la nuova legge sulla riforma del diritto di famiglia, coll' istituire la pubblicita' delle convenzioni matrimoniali a margine degli atti di matrimonio avrebbe declassato a mere forme di pubblicita' notizia le trascrizioni previste dall' art. 2647 del codice civile, le quali, quindi, piu' non sarebbero opponibili ai terzi. sostiene, viceversa, che tutta una serie di trascrizioni previste dall' art. 2647 non possono trovare pubblicita' presso gli uffici dello stato civile. tra queste: quella degli acquisti di beni personali e quella della sentenza di scioglimento della comunione legale. alla luce di cio' conclude affermando che, anche dopo la riforma del diritto di famiglia, le trascrizioni previste dall' art. 2647 costituiscono forme di pubblicita' necessaria opponibile ai terzi.
art. 2647 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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