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130268
IDG790601678
79.06.01678 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonis raimondo
nota a comm. i grado pisa 3 giugno 1976, n. 338
Riv. dir. ipot., an. 18 (1976), fasc. 2, pag. 285-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830
l' a. ritiene giusta la distinzione, operata dalla commissione tributaria di primo grado di pisa, tra l' omissione e la tardiva presentazione di trascrizione. condivide la conseguente applicazione alla prima ipotesi della pena pecuniaria da una a tre volte l' imposta prevista, dal primo comma dell' art. 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, ed alla seconda ipotesi della pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 50.000 prevista dal quarto comma dell' articolo suddetto. rileva criticamente che le sanzioni pecuniarie previste dal decreto del 1972 sono notevolmente maggiori di quelle della legislazione precedente. critica in particolare l' introduzione da parte del legislatore del 1972 della pena pecuniaria in misura proporzionale per l' omissione della trascrizione degli atti.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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