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| IDG790601692 | |
| 79.06.01692 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bonis raimondo
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| nota a app. bari sez. i 22 giugno 1977
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| Riv. dir. ipot., an. 19 (1977), fasc. 2, pag. 313-320
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d44020; d308302
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| l' a. rilevando che la sentenza annotata modifica in peggio la gia'
ingiusta sentenza appellata, pone in evidenza le motivazioni su cui
poggiano i principi riassunti nelle relative tre massime, che
dichiara di non condividere. anzitutto l' a. controbatte il rigetto
della pregiudiziale della prescrizione nel caso in esame; circa il
secondo motivo, secondo il quale esisterebbero dei casi in cui il
compito di accertare il passaggio in giudicato della sentenza piu'
non spetterebbe al cancelliere bensi' al giudice, l' a. puntualizza
l' esatta posizione del cancelliere circa il compito di accertare il
passaggio in giudicato della sentenza. l' ultimo motivo, su cui
poggia il giudicato, relativo alla responsabilita' del conservatore
per non aver controllato che la sentenza fosse effettivamente passata
in giudicato, viene dall' a. pure controbattuto in quanto il
conservatore poteva e doveva pretendere la certificazione di
passaggio in giudicato della sentenza, ma nulla di piu', in quanto
cancelliere e conservatore agiscono in sfere diverse.
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| art. 2675 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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