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130272
IDG790601692
79.06.01692 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bonis raimondo
nota a app. bari sez. i 22 giugno 1977
Riv. dir. ipot., an. 19 (1977), fasc. 2, pag. 313-320
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d44020; d308302
l' a. rilevando che la sentenza annotata modifica in peggio la gia' ingiusta sentenza appellata, pone in evidenza le motivazioni su cui poggiano i principi riassunti nelle relative tre massime, che dichiara di non condividere. anzitutto l' a. controbatte il rigetto della pregiudiziale della prescrizione nel caso in esame; circa il secondo motivo, secondo il quale esisterebbero dei casi in cui il compito di accertare il passaggio in giudicato della sentenza piu' non spetterebbe al cancelliere bensi' al giudice, l' a. puntualizza l' esatta posizione del cancelliere circa il compito di accertare il passaggio in giudicato della sentenza. l' ultimo motivo, su cui poggia il giudicato, relativo alla responsabilita' del conservatore per non aver controllato che la sentenza fosse effettivamente passata in giudicato, viene dall' a. pure controbattuto in quanto il conservatore poteva e doveva pretendere la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza, ma nulla di piu', in quanto cancelliere e conservatore agiscono in sfere diverse.
art. 2675 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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