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130273
IDG790601693
79.06.01693 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ghigo cristina
nota a cass. 24 marzo 1976, n. 1039
Riv. dir. ipot., an. 19 (1977), fasc. 2, pag. 324-326
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830; d969012
l' a. prende occasione dalla sentenza che annota per svolgere alcune considerazioni circa l' obbligo del notaio, sancito dall' art. 2671 c.c., di curare la trascrizione dell' atto ricevuto o autenticato "nel piu' breve tempo possibile", il quale in ogni caso non puo' oltrepassare i 30 giorni, dopo dei quali si rende applicabile la pena pecuniaria prevista. secondo l' a. la diligenza del notaio puo' quindi spaziare, a seconda delle circostanze, a seconda del pericolo ed a seconda dell' incarico conferito dalle parti, dalle poche ore ai 30 giorni; circostanze e pericoli sono lasciati al prudente apprezzamento del giudice, mentre l' incarico di trascrivere con particolare urgenza dovrebbe essere provato dagli interessati. l' a. passa poi ad esaminare l' indirizzo giurisprudenziale in materia, e ritiene che la sentenza annotata costituisca un nuovo indirizzo nella valutazione della diligenza del notaio in relazione all' art. 2671 c.c., secondo il quale, nella valutazione di essa, si deve tenere conto di tutte le condizioni in cui si svolge il suo lavoro, oltre che, naturalmente, del mandato ricevuto.
art. 2671 c.c. cass. 6 dicembre 1960, n. 3189
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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