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Documento


130275
IDG790601695
79.06.01695 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cantone mauro
nota a decr. trib. torino 14 aprile 1976 decr. trib. prato 19 maggio 1976 decr. trib. rieti 23 aprile 1976 decr. trib. padova 16 aprile 1976 decr. trib. livorno 22 aprile 1977 decr. app. roma 6 ottobre 1976
Riv. dir. ipot., an. 19 (1977), fasc. 2, pag. 343-348
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30128
l' a. ritiene che i decreti riportati in epigrafe rappresentino una rassegna di giurisprudenza sufficiente per poter trarre delle conclusioni sul problema della intepretazione dell' art. 162, comma 3, c.c., che riguarda le convenzioni matrimoniali ed i loro mutamenti. rileva che mentre la giurisprudenza e' divisa su tale problema, la disposizione dal punto di vista letterale appare invece chiara: l' autorizzazione del giudice e' richiesta soltanto se esista una convenzione matrimoniale che i coniugi intendano mutare; ma non e' richiesta, se non esiste alcuna convenzione ed i coniugi intendano soltanto passare da regime legale al regime convenzionale; solo alcuni interpreti, che hanno voluto andare al di la' della lettera della legge, hanno ritenuto necessaria l' autorizzazione del giudice anche nel caso inverso. l' a. esamina quindi le motivazioni delle varie interpretazioni giurisprudenziali, ed in particolare quella della corte d' appello di roma, che ritiene faccia pendere la bilancia per l' interpretazione negativa, sciogliendo ogni dubbio in materia.
art. 162 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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