| 130275 | |
| IDG790601695 | |
| 79.06.01695 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| cantone mauro
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a decr. trib. torino 14 aprile 1976
decr. trib. prato 19 maggio 1976
decr. trib. rieti 23 aprile 1976
decr. trib. padova 16 aprile 1976
decr. trib. livorno 22 aprile 1977
decr. app. roma 6 ottobre 1976
| |
| Riv. dir. ipot., an. 19 (1977), fasc. 2, pag. 343-348
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d30128
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. ritiene che i decreti riportati in epigrafe rappresentino una
rassegna di giurisprudenza sufficiente per poter trarre delle
conclusioni sul problema della intepretazione dell' art. 162, comma
3, c.c., che riguarda le convenzioni matrimoniali ed i loro
mutamenti. rileva che mentre la giurisprudenza e' divisa su tale
problema, la disposizione dal punto di vista letterale appare invece
chiara: l' autorizzazione del giudice e' richiesta soltanto se esista
una convenzione matrimoniale che i coniugi intendano mutare; ma non
e' richiesta, se non esiste alcuna convenzione ed i coniugi intendano
soltanto passare da regime legale al regime convenzionale; solo
alcuni interpreti, che hanno voluto andare al di la' della lettera
della legge, hanno ritenuto necessaria l' autorizzazione del giudice
anche nel caso inverso. l' a. esamina quindi le motivazioni delle
varie interpretazioni giurisprudenziali, ed in particolare quella
della corte d' appello di roma, che ritiene faccia pendere la
bilancia per l' interpretazione negativa, sciogliendo ogni dubbio in
materia.
| |
| art. 162 c.c.
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |