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130284
IDG790601704
79.06.01704 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fantozzi augusto
comunione dei beni dei coniugi e dichiarazione dei redditi
Riv. not., an. 31 (1977), fasc. 5, pt. 3, pag. 1051-1054
d23062; d30128
premesso che l' art. 228 comma 3 della legge 151 del 1975 consente ai coniugi anche di mettere in regime di comunione legale i beni acquistati in costanza di matrimonio ma anteriormente al 20 settembre 1975 senza pagare imposte o tasse, e che facendo ricorso all' istituto della finzione legale il ministero finanze, preoccupato per i riflessi di tale normativa sull' invim, ha adottato la tesi che debba attribuirsi al relativo atto efficacia traslativa ex tunc, l' a. esamina ora le conseguenze che tale finzione esplica sulle dichiarazioni dei redditi presentate dai coniugi negli anni in cui, venuto meno il cumulo, l' imposta si applica ad essi separatamente in ragione dei redditi derivanti dai rispettivi patrimoni. l' a. si domanda se il coniuge, che abbia dichiarato come propri i redditi di beni poi messi in comunione con efficacia retroattiva, possa chiedere il rimborso della eventuale irpef pagata in eccesso, e si prospetta le possibili ipotesi. conclude affermando che le ragioni di incertezza non sono poche, in quanto proprio la tesi della retroattivita', fatta propria dal ministero ai fini dell' invim, puo' condurre alla riconsiderazione delle dichiarazioni presentate negli ultimi anni e cio' sia a favore che a danno dei contribuenti.
art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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