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| IDG790601704 | |
| 79.06.01704 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| fantozzi augusto
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| comunione dei beni dei coniugi e dichiarazione dei redditi
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| Riv. not., an. 31 (1977), fasc. 5, pt. 3, pag. 1051-1054
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| d23062; d30128
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| premesso che l' art. 228 comma 3 della legge 151 del 1975 consente ai
coniugi anche di mettere in regime di comunione legale i beni
acquistati in costanza di matrimonio ma anteriormente al 20 settembre
1975 senza pagare imposte o tasse, e che facendo ricorso all'
istituto della finzione legale il ministero finanze, preoccupato per
i riflessi di tale normativa sull' invim, ha adottato la tesi che
debba attribuirsi al relativo atto efficacia traslativa ex tunc, l'
a. esamina ora le conseguenze che tale finzione esplica sulle
dichiarazioni dei redditi presentate dai coniugi negli anni in cui,
venuto meno il cumulo, l' imposta si applica ad essi separatamente in
ragione dei redditi derivanti dai rispettivi patrimoni. l' a. si
domanda se il coniuge, che abbia dichiarato come propri i redditi di
beni poi messi in comunione con efficacia retroattiva, possa chiedere
il rimborso della eventuale irpef pagata in eccesso, e si prospetta
le possibili ipotesi. conclude affermando che le ragioni di
incertezza non sono poche, in quanto proprio la tesi della
retroattivita', fatta propria dal ministero ai fini dell' invim, puo'
condurre alla riconsiderazione delle dichiarazioni presentate negli
ultimi anni e cio' sia a favore che a danno dei contribuenti.
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| art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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