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130285
IDG790601705
79.06.01705 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
navarra giuseppe
l' articolo 17 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635
Riv. not., an. 31 (1977), fasc. 5, pt. 3, pag. 1055-1060
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30830
l' a. si sofferma ad esaminare quanto disposto dal primo comma dell' art. 17 del d.p.r. n. 635 del 1972, diretto a colpire con pena pecuniaria il ritardo nella richiesta di trascrizione di un atto, gia' sanzionato sotto il profilo civilistico dall' art. 2671 c.c.; e critica la formulazione e l' interpretazione ministeriale di tale norma, che assoggetta ad uguale e drastica sanzione sia l' ipotesi del semplice ritardo che quella di omissione della trascrizione. l' a. esamina quindi se tale uguaglianza sia stata voluta anche dal legislatore, rilevando come sia numerosa la casistica in materia fiscale di norme in cui omissione e ritardo non coincidano. conclude sostenendo che il comma 1 dell' art. 17 citato riguarda solo la vera e propria omissione di trascrizione, mentre nell' ipotesi di tardiva richiesta di trascrizione si renda applicabile la piu' tenue sanzione contemplata dal comma 5 dello stesso articolo.
art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 635 art. 2671 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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