| constatata l' infruttuosita' di un dibattito improntato all' esame
dei diversi regimi patrimoniali e del tentativo di coordinamento
interno della disciplina, l' a. si prefigge di individuare il
criterio, unitario, che sta a monte della articolazione dei possibili
regimi, si' da isolare il "significato minimo" della riforma nel
settore patrimoniale. norme-quadro costituzionali l' a. ravvisa negli
artt. 2, 3, 29, come matrici degli artt. 143 e 148 c.c.: cio' cui si
mira e' cioe' lo sviluppo socio-economico della comunita' intermedia
familiare, nella parita' sostanziale dei coniugi, tenuti entrambi
(obbligo di collaborazione) ad una contribuzione al soddisfacimento
dei bisogni del gruppo che sia proporzionale alla potenzialita'
lavorativa di ciascuno, indipendentemente dal regime adottato
(vincolo di destinazione primario, inderogabile, gravante su tutte le
sostanze dei coniugi), con il conseguente potere di ciascuno di
impegnare il patrimonio dell' altro. da approfondire e' la posizione
dei figli, anch' essa investita dal carattere della solidarieta'
familiare. strumento (ed effetto) del regime primario la solidarieta'
passiva, delimitata dal duplice criterio di interesse comune e tenore
di vita. l' accordo sul quale ultimo elemento si configura come
dichiarazione non negoziale di volonta' plurisoggettiva.
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