| per l' a. lo spirito della norma non e' ne' nell' attuazione di
precetti costituzionali, ne' nella prospettiva della lotta all'
emarginazione femminile, ne' in una estrinsecazione di principi di
democrazia, ne' nella creazione di un nuovo modello di famiglia e di
societa', bensi' si e' voluto, sulla scia della giurisprudenza,
estendere a nuove ipotesi la disciplina della comunione tacita
familiare, con nuova normativa ispirata ai principi della novella del
1975. l' a. non aderisce ne' all' interpretazione individualistica
(essendo l' istituto prospettato in termini di collaborazione, sotto
ogni aspetto paritario), ne' a quella collettivistica (non
trattandosi di societa', data soprattutto la mancata previsione e di
conferimenti in natura e di una loro retribuzione), ravvisando invece
nell' art. 230 bis c.c. un profilo soggettivo, che considera i
vincoli reciproci nascenti dall' esercizio comune di un' impresa, ed
uno oggettivo, che vede gli effetti, interni, che dalla comunione
creatasi derivano. si contemperano cosi' le esigenze del singolo e
della collettivita' con la possibilita' (comma 5) che ogni membro
eserciti la prelazione nel caso di trasferimento dell' azienda. cio'
in armonia sia con la costituzione che con la ratio di recepire in
una norma nuova le affermazioni della giurisprudenza.
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