Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130295
IDG790601738
79.06.01738 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
rassegna di giurisprudenza
Vita not., an. 29 (1977), fasc. 6, pt. 1, pag. 888-911
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3028
fra le disposizioni illecite globalmente intese, l' a. mette a fuoco il contrasto con l' ordine pubblico, indagandosi sulla particolare nullita' cui da' luogo l' illiceita'; riferisce la distinzione fatta fra "risultato" contra legem, e "mezzo giuridico" contra legem; sottolinea come determinante ai fini dell' applicabilita' dell' art. 590 c.c. la ratio degli specifici divieti. alla confermabilita' del testamento orale si perviene risalendo dalla nullita' alla sua esistenza. unico il tribunale di torino ad aver affermato sanabile il testamento falso, pur parzialmente ripreso dalla cassazione ma con la riserva di un' accertata manifestazione di volonta' come seria e definitiva. ora pacifico l' orientamento di cassazione e dottrina nel senso della inconfermabilita' di disposizioni lesive della legittima. contrastata da due tribunali l' asserita inammissibilita', da parte della cassazione, della conferma di sostituzione fidecommissaria vietata. non confermabile, data la natura di atto interno, un testamento revocato, specie se con altro testamento. dopo alterni orientamenti la cassazione afferma nel 1972 confermabile il testamento revocato per sopravvenienza di figli. pacifica in giurisprudenza, non lo e' in dottrina la convalidabilita' del testamento annullabile. la conferma per facta concludentia richiede un' attivita' consapevole e concretamente diretta all' attuazione della disposizione, irrilevanti essendo un comportamento meramente passivo o una semplice intenzione, ed escludendosi in particolare: pubblicazione del testamento, presentazione della domanda di successione, pagamento dell' imposta di successione. mutando orientamento, la cassazione ha affermato non preclusiva di futura impugnativa per la parte inadempiuta, l' esecuzione anche in minima parte di una disposizione. pacifico il triplice onere probatorio di: sussistenza della disposizione, volontaria sua esecuzione, conoscenza della causa d' invalidita'.
art. 590 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati