| fra le disposizioni illecite globalmente intese, l' a. mette a fuoco
il contrasto con l' ordine pubblico, indagandosi sulla particolare
nullita' cui da' luogo l' illiceita'; riferisce la distinzione fatta
fra "risultato" contra legem, e "mezzo giuridico" contra legem;
sottolinea come determinante ai fini dell' applicabilita' dell' art.
590 c.c. la ratio degli specifici divieti. alla confermabilita' del
testamento orale si perviene risalendo dalla nullita' alla sua
esistenza. unico il tribunale di torino ad aver affermato sanabile il
testamento falso, pur parzialmente ripreso dalla cassazione ma con la
riserva di un' accertata manifestazione di volonta' come seria e
definitiva. ora pacifico l' orientamento di cassazione e dottrina nel
senso della inconfermabilita' di disposizioni lesive della legittima.
contrastata da due tribunali l' asserita inammissibilita', da parte
della cassazione, della conferma di sostituzione fidecommissaria
vietata. non confermabile, data la natura di atto interno, un
testamento revocato, specie se con altro testamento. dopo alterni
orientamenti la cassazione afferma nel 1972 confermabile il
testamento revocato per sopravvenienza di figli. pacifica in
giurisprudenza, non lo e' in dottrina la convalidabilita' del
testamento annullabile. la conferma per facta concludentia richiede
un' attivita' consapevole e concretamente diretta all' attuazione
della disposizione, irrilevanti essendo un comportamento meramente
passivo o una semplice intenzione, ed escludendosi in particolare:
pubblicazione del testamento, presentazione della domanda di
successione, pagamento dell' imposta di successione. mutando
orientamento, la cassazione ha affermato non preclusiva di futura
impugnativa per la parte inadempiuta, l' esecuzione anche in minima
parte di una disposizione. pacifico il triplice onere probatorio di:
sussistenza della disposizione, volontaria sua esecuzione, conoscenza
della causa d' invalidita'.
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