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130478
IDG791000382
79.10.00382 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
le maggiorazioni d' imposta per ritardata iscrizione a ruolo e per prolungata rateazione e le indennita' per ritardato sgravio di imposte pagate sono ancora applicabili?
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 4, pag. 246-251
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d230; d218; d211; d2190; d21831; d210
secondo l' a. la tesi ministeriale per cui la ritardata iscrizione a ruolo dei tributi soppressi deve essere gravata degli interessi di cui agli artt. 20 e 21 del decreto n. 602 del 1973 contrasta sia con la riconosciuta differenza tra l' istituto della maggiorazione d' imposta (di natura sanzionatoria) e quello degli interessi (di natura moratoria) sia con il principio fondamentale secondo il quale la legge dispone per il futuro, che porta ad escludere che possano chiedersi al contribuente, in sostituzione delle maggiorazioni in vigore fino al 31 dicembre 1973, gli interessi previsti dalla normativa sopravvenuta. per i tributi soppressi il rapporto obbligatorio resta disciplinato dalle norme contenute nel previgente testo unico delle imposte dirette ed impone, per la riscossione (anche se successiva all' entrata in vigore della nuova disciplina) l' applicazione esclusiva delle norme sulla riscossione attinenti ai tributi soppressi.
art. 104 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 20 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 21 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 100 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 tit. 10 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 184 bis d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 184 quater d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 199 bis d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 12 disp. prel. c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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