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130479
IDG791000394
79.10.00394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
redazione
nota a cass. sez. i 9 marzo 1979, n. 1479
Rass. trib., an. 21 (1979), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 115-116
d2175; d21719; d21717; d21718
commentando la decisione con cui la cassazione ha affermato l' insussistenza dell' obbligo di ripetere la comunicazione alle parti nel caso di differimento dell' udienza davanti alla commissione centrale, l' a. osserva che nel caso di giudizio davanti alle commissioni di i e ii grado tale obbligo sussiste nel caso di rinvio dell' udienza, non nel caso di rinvio della decisione. circa l' affermazione giurisprudenziale secondo cui il numero minimo di voti favorevoli necessari per la validita' delle decisioni delle commissioni tributarie va correlato al numero richiesto perche' la decisione possa essere adottata e non al numero complessivo di cui e' composta istituzionalmente ogni sezione, l' a. sostiene che tale principio e' tuttora vigente e deve ritenersi valido anche se la composizione numerica delle sezioni e' diversa.
art. 19 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 46 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 18 comma 4 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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