| 130480 | |
| IDG791000410 | |
| 79.10.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| pennone salvatore
| |
| successioni. passivita' derivanti da debiti di conto corrente
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 5, pag. 881-888
| |
| | |
| d23113; d3156
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| l' a. osserva che la nuova disciplina dell' imposta sulle successioni
richiede per l' ammissione al passivo ereditario di un debito
costituito da saldo di conto corrente bancario (non contemplato
espressamente e quindi equiparabile ai debiti da contratto) la prova
con produzione, in originale o copia autentica, sia del contratto sia
dell' estratto conto (cioe' del titolo risultante dallo scritto che
abbia acquistato data certa prima della data di apertura della
successione). e' prevista peraltro una limitata parificazione degli
assegni alle cambiali subordinata alla presentazione di un estratto
conto che ne faccia risultare l' integrale svolgimento nei 12 mesi
anteriori all' apertura della successione. secondo l' a. tale
normativa e' incompleta in quanto non contempla tutte le possibili
situazioni e contiene eccessive cautele che non trovano logica
giustificazione nelle esigenze di tutela dell' interesse dell'
erario. situazioni assurde possono presentarsi nelle aperture di
credito collegate alle cessioni di crediti verso terzi derivanti da
prestazioni o forniture periodiche poste in essere mediante mandato
all' istituto di credito, irrevocabile ma con obbligo di rendiconto e
per tempo prestabilito, dove possono eseguirsi operazioni poco prima
o subito dopo la data di riferimento voluta dalla legge o quella di
apertura della successione. l' a. osserva infine che tale normativa
non impedisce eventuali collusioni tra l' autore della successione e
l' istituto di credito.
| |
| art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637
l. 24 dicembre 1969, n. 1038
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |