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130480
IDG791000410
79.10.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennone salvatore
successioni. passivita' derivanti da debiti di conto corrente
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 5, pag. 881-888
d23113; d3156
l' a. osserva che la nuova disciplina dell' imposta sulle successioni richiede per l' ammissione al passivo ereditario di un debito costituito da saldo di conto corrente bancario (non contemplato espressamente e quindi equiparabile ai debiti da contratto) la prova con produzione, in originale o copia autentica, sia del contratto sia dell' estratto conto (cioe' del titolo risultante dallo scritto che abbia acquistato data certa prima della data di apertura della successione). e' prevista peraltro una limitata parificazione degli assegni alle cambiali subordinata alla presentazione di un estratto conto che ne faccia risultare l' integrale svolgimento nei 12 mesi anteriori all' apertura della successione. secondo l' a. tale normativa e' incompleta in quanto non contempla tutte le possibili situazioni e contiene eccessive cautele che non trovano logica giustificazione nelle esigenze di tutela dell' interesse dell' erario. situazioni assurde possono presentarsi nelle aperture di credito collegate alle cessioni di crediti verso terzi derivanti da prestazioni o forniture periodiche poste in essere mediante mandato all' istituto di credito, irrevocabile ma con obbligo di rendiconto e per tempo prestabilito, dove possono eseguirsi operazioni poco prima o subito dopo la data di riferimento voluta dalla legge o quella di apertura della successione. l' a. osserva infine che tale normativa non impedisce eventuali collusioni tra l' autore della successione e l' istituto di credito.
art. 13 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 art. 14 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 637 l. 24 dicembre 1969, n. 1038
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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