| l' a. riporta la convenzione del 9 ottobre 1978, n. 884 della cee e
la commenta. tale convenzione aggiorna quella precedente, per la
parte riguardante la materia assicurativa, del 27 settembre 1968,
firmata dai sei stati fondatori e ratificata in italia con legge 21
giugno 1971, n. 804. la nuova convenzione costituisce l' atto di
adesione alla precedente del 1968 dei tre nuovi stati, danimarca,
gran bretagna e irlanda e, al tempo stesso, la rinegoziazione tra i
vari governi e la commissione esecutiva. tra le modifiche di rilievo,
l' a. segnala l' art. 8 che rivede le condizioni in base alle quali
l' assicuratore puo' essere convenuto davanti al giudice di uno stato
diverso da quello nel quale e' domiciliato. una notevole modifica e'
stata introdotta anche dall' ultimo comma dello stesso art. 8 che
considera domiciliato nello stato contraente l' assicuratore che
disponga di una propria filiale in tale stato. problemi, afferma l'
a., possono sorgere sul piano dell' interpretazione del termine
"filiale": se da intendere riferito alle societa' controllate, o alle
"filiali" intese con caratteristiche non dissimili da quelle
attribuite alle succursali ed alle agenzie, oppure da intendersi
usato in senso atecnico. un' altra modifica e' stata apportata dall'
art. 12 della convenzione che amplia la possibilita' gia' attribuita
alle parti di stipulare accordi in deroga alla regola di competenza e
di giurisdizione previste dalla convenzione stessa. il nuovo testo
della convenzione dovra' essere ratificato da tutti gli stati
firmatari.
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