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130497
IDG790900367
79.09.00367 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marini angela maria
nota a pret. bologna 9 dicembre 1978
Foro it., vol. 102, an. 104 (1979), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 392-396
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d539
l' a. trae, dalla sentenza annotata, spunti per l' approfondimento della nuova problematica sulla tutela delle acque, corredandoli di dati giurisprudenziali e dottrinali. per l' imputazione di cui al primo capo della decisione, il giudice ha precisato che la realizzazione di scarichi "ontologicamente diversi o aggiuntivi" non rientra nella previsione normativa del comma 1 dell' art. 10 legge merli e pertanto la stessa e' riconducibile alla sanzione di cui all' art. 21 comma 1 stessa legge. quanto al reato di cui al secondo capo, la decisione del pretore risulta conforme all' indirizzo interpretativo che il comitato dei ministri per la tutela delle acque con relazione del 30 dicembre 1977, n. 140 ha fornito a proposito dell' art. 10 comma 1 in relazione all' art. 2 della legge 319.
art. 9 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 10 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 15 l. 10 maggio 1976, n. 319 art. 21 l. 10 maggio 1976, n. 319
Ist. dir. penale - Univ. TO



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