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130618
IDG790601954
79.06.01954 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
colella pasquale
ancora a proposito del lavoro dei religiosi
nota a cass. sez. lav. 7 aprile 1978, n. 1624
Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 628-637
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d74; d94370
l' a. rileva che la sentenza annotata, seguendo le indicazioni scaturenti dalla sentenza n. 108 del 1977 della corte costituzionale, ritiene di riconoscere sussistente un rapporto di lavoro retribuito allorche' lo stesso venga prestato da religiosi presso "terzi" datori di lavoro diversi dall' istituto religioso di appartenenza. dal canto suo l' a. condivide pienamente il principio contenuto nella decisione annotata (e non condiviso da gran parte della dottrina e della giurisprudenza precedenti) relativo alla non necessaria incompatibilita' tra rapporto di lavoro subordinato e pronunzia dei voti di poverta' e obbedienza da parte del singolo soggetto. a tale proposito sostiene che l' inadeguatezza della retribuzione e la sua corresponsione alla congregazione od ordine di appartenenza del religioso, non costituiscono fatti ostativi alla qualificazione del rapporto in questione come rapporto di lavoro subordinato. l' a. sposta poi la sua attenzione sull' attivita' lavorativa compiuta dai religiosi entro il proprio istituto e rileva che la giurisprudenza e' tuttora restia ad estendere a tali soggetti la qualifica di lavoratori dipendenti, anche se questi perseguono fini non direttamente connessi con la propria professione religiosa. rifacendosi alla citata sentenza della corte costituzionale l' a. afferma che qualsiasi prestazione continuativa d' opera dipendente debba essere soggetta al versamento dei contributi previdenziali anche quando la stessa avvenga all' interno dell' istituto di appartenenza e per il compimento di fini comunque rientranti in quelli istituzionali o con questi connessi, in quanto l' esclusione della tutela previdenziale sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38 della costituzione. cio' significa, secondo l' a., riconoscere che anche i religiosi sono cittadini dello stato e conservano la pienezza dei propri diritti; il che, in materia di rapporto dipendente di lavoro, vuol significare che ogni lavoro debba essere retribuito.
c. cost. 9 giugno 1977, n. 108
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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