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| IDG790601954 | |
| 79.06.01954 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| colella pasquale
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| ancora a proposito del lavoro dei religiosi
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| nota a cass. sez. lav. 7 aprile 1978, n. 1624
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| Dir. giur., s. 3, an. 35 (1979), fasc. 3, pag. 628-637
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d74; d94370
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| l' a. rileva che la sentenza annotata, seguendo le indicazioni
scaturenti dalla sentenza n. 108 del 1977 della corte costituzionale,
ritiene di riconoscere sussistente un rapporto di lavoro retribuito
allorche' lo stesso venga prestato da religiosi presso "terzi" datori
di lavoro diversi dall' istituto religioso di appartenenza. dal canto
suo l' a. condivide pienamente il principio contenuto nella decisione
annotata (e non condiviso da gran parte della dottrina e della
giurisprudenza precedenti) relativo alla non necessaria
incompatibilita' tra rapporto di lavoro subordinato e pronunzia dei
voti di poverta' e obbedienza da parte del singolo soggetto. a tale
proposito sostiene che l' inadeguatezza della retribuzione e la sua
corresponsione alla congregazione od ordine di appartenenza del
religioso, non costituiscono fatti ostativi alla qualificazione del
rapporto in questione come rapporto di lavoro subordinato. l' a.
sposta poi la sua attenzione sull' attivita' lavorativa compiuta dai
religiosi entro il proprio istituto e rileva che la giurisprudenza e'
tuttora restia ad estendere a tali soggetti la qualifica di
lavoratori dipendenti, anche se questi perseguono fini non
direttamente connessi con la propria professione religiosa.
rifacendosi alla citata sentenza della corte costituzionale l' a.
afferma che qualsiasi prestazione continuativa d' opera dipendente
debba essere soggetta al versamento dei contributi previdenziali
anche quando la stessa avvenga all' interno dell' istituto di
appartenenza e per il compimento di fini comunque rientranti in
quelli istituzionali o con questi connessi, in quanto l' esclusione
della tutela previdenziale sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38
della costituzione. cio' significa, secondo l' a., riconoscere che
anche i religiosi sono cittadini dello stato e conservano la pienezza
dei propri diritti; il che, in materia di rapporto dipendente di
lavoro, vuol significare che ogni lavoro debba essere retribuito.
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| c. cost. 9 giugno 1977, n. 108
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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