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130695
IDG800601009
80.06.01009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
piria carlo
svalutazione monetaria: la decisione delle sezioni unite
nota a cass. sez. un. civ. 25 ottobre 1979, n. 5572
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 1a, pag. 453-458
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30510; d3070
l' a. rileva che la sentenza annotata riafferma il consolidato principio che la condanna generica al risarcimento del danno e' una mera declaratoria iuris per la quale e' sufficiente l' accertamento di un fatto dotato di potenziale efficacia dannosa, senza che cio' pregiudichi, nel successivo giudizio sul quantum, la negazione del concreto esistere del danno. questo principio, formatosi soprattutto con riferimento al danno aquiliano, trasferito nell' ambito delle obbligazioni non derivanti da illecito extracontrattuale, non puo' avere che questo significato: e' sufficiente l' accertamento dell' inadempimento, assunto nella fattispecie legale quale fonte dell' obbligazione di risarcimento, per legittimare la condanna generica, salvo che resulti gia' positivamente provata l' esistenza dei danni. secondo l' a. pero', nel caso in questione non si discute della legittimita' di una condanna generica al risarcimento, che ben sarebbe possibile sulla base dell' accertamento dell' inadempimento, ma della possibilita' che il risarcimento consista nella reintegrazione del perduto potere d' acquisto della moneta. a ben vedere, dunque la sentenza salta la discussione del quesito sull' an vero e proprio e affronta il giudizio sul quantum ulteriormente separandolo (in modo artificioso) in an (se il risarcimento vada riferito in qualche misura alla svalutazione) e quantum (di quanto si possa reintegrare il potere d' acquisto): ne risulta chiaramente che la svalutazione e' assunta essa stessa come presupposto per il risarcimento.
art. 1224 c.c. art. 1277 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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