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| IDG800601009 | |
| 80.06.01009 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| piria carlo
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| svalutazione monetaria: la decisione delle sezioni unite
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| nota a cass. sez. un. civ. 25 ottobre 1979, n. 5572
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 1a, pag. 453-458
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30510; d3070
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| l' a. rileva che la sentenza annotata riafferma il consolidato
principio che la condanna generica al risarcimento del danno e' una
mera declaratoria iuris per la quale e' sufficiente l' accertamento
di un fatto dotato di potenziale efficacia dannosa, senza che cio'
pregiudichi, nel successivo giudizio sul quantum, la negazione del
concreto esistere del danno. questo principio, formatosi soprattutto
con riferimento al danno aquiliano, trasferito nell' ambito delle
obbligazioni non derivanti da illecito extracontrattuale, non puo'
avere che questo significato: e' sufficiente l' accertamento dell'
inadempimento, assunto nella fattispecie legale quale fonte dell'
obbligazione di risarcimento, per legittimare la condanna generica,
salvo che resulti gia' positivamente provata l' esistenza dei danni.
secondo l' a. pero', nel caso in questione non si discute della
legittimita' di una condanna generica al risarcimento, che ben
sarebbe possibile sulla base dell' accertamento dell' inadempimento,
ma della possibilita' che il risarcimento consista nella
reintegrazione del perduto potere d' acquisto della moneta. a ben
vedere, dunque la sentenza salta la discussione del quesito sull' an
vero e proprio e affronta il giudizio sul quantum ulteriormente
separandolo (in modo artificioso) in an (se il risarcimento vada
riferito in qualche misura alla svalutazione) e quantum (di quanto si
possa reintegrare il potere d' acquisto): ne risulta chiaramente che
la svalutazione e' assunta essa stessa come presupposto per il
risarcimento.
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| art. 1224 c.c.
art. 1277 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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