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| IDG800601012 | |
| 80.06.01012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| berri luigi
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| diritto di proprieta' e limiti per il condominio che effettui opere
che diminuiscono la sicurezza del fabbricato
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| nota a pret. roma 18 aprile 1979
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 1b, pag. 167-170
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30480
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| l' a. non condivide la decisione del pretore di roma perche' non ha
assolutamente preso in considerazione il bene della sicurezza delle
cose e delle persone cosi' compromesso dalla crescente criminalita' e
perche' difetta assolutamente di motivazione. il pretore di roma ha
respinto la domanda del ricorrente (che chiedeva, ai sensi dell' art.
1120 c.c., la rimozione di grate apposte a sottostanti balconi di cui
si erano serviti i ladri per entrare nel proprio appartamento),
affermando che "nella specie il diritto vantato dal ricorrente puo'
essere individuato esclusivamente nel diritto al rispetto delle
distanze verticali sancito dall' art. 907, comma 3, codice civile".
secondo l' a. il provvedimento giudiziale assume il carattere di un
atto di volonta' immotivata, piuttosto che quello di ragionata e
giustificata decisione. la motivazione, infatti, non considera le
ragioni invocate dal ricorrente e cioe' il pregiudizio alla sicurezza
del fabbricato di cui all' art. 1120 c.c.. l' a. ritiene inoltre, che
nella fattispecie sia applicabile l' art. 1122 c.c. perche' in esso
rientra l' ipotesi del condomino che operando sul suo piano
pregiudica la stabilita' o la sicurezza o l' estetica del fabbricato"
che sono "interessi del condominio da rispettare".
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| art. 907 c.c.
art. 1120 c.c.
art. 1122 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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