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130696
IDG800601012
80.06.01012 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
berri luigi
diritto di proprieta' e limiti per il condominio che effettui opere che diminuiscono la sicurezza del fabbricato
nota a pret. roma 18 aprile 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 1b, pag. 167-170
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
l' a. non condivide la decisione del pretore di roma perche' non ha assolutamente preso in considerazione il bene della sicurezza delle cose e delle persone cosi' compromesso dalla crescente criminalita' e perche' difetta assolutamente di motivazione. il pretore di roma ha respinto la domanda del ricorrente (che chiedeva, ai sensi dell' art. 1120 c.c., la rimozione di grate apposte a sottostanti balconi di cui si erano serviti i ladri per entrare nel proprio appartamento), affermando che "nella specie il diritto vantato dal ricorrente puo' essere individuato esclusivamente nel diritto al rispetto delle distanze verticali sancito dall' art. 907, comma 3, codice civile". secondo l' a. il provvedimento giudiziale assume il carattere di un atto di volonta' immotivata, piuttosto che quello di ragionata e giustificata decisione. la motivazione, infatti, non considera le ragioni invocate dal ricorrente e cioe' il pregiudizio alla sicurezza del fabbricato di cui all' art. 1120 c.c.. l' a. ritiene inoltre, che nella fattispecie sia applicabile l' art. 1122 c.c. perche' in esso rientra l' ipotesi del condomino che operando sul suo piano pregiudica la stabilita' o la sicurezza o l' estetica del fabbricato" che sono "interessi del condominio da rispettare".
art. 907 c.c. art. 1120 c.c. art. 1122 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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