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| IDG800601014 | |
| 80.06.01014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| allorio enrico
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| intorno a un caso di nullita' della clausola di arbitrato irrituale,
contenuta in un contratto collettivo, nella parte in cui il
deferimento della controversia ad arbitri liberi non e' disposto
"senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l' autorita'
giudiziaria"
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| nota a trib. milano 2 novembre 1977
pret. milano 18 maggio 1977
pret. milano 22 marzo 1976
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 1b, pag. 189-204
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d765
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| l' a. esamina le tre decisioni del tribunale e della pretura di
milano ed alcuni responsi di un collegio arbitrale per il
licenziamento dei dirigenti, costituito ai sensi degli artt. 17 e 20
del contratto collettivo nazionale 4 aprile 1975, per approfondire
talune tendenze del recente diritto processuale del lavoro. le tre
decisioni annotate sostengono la necessita' di rivolgersi
preventivamente al collegio arbitrale, il cui lodo, avente natura di
lodo irrituale, puo' essere poi impugnato di fronte al giudice
ordinario. la natura arbitralmente piuttosto che arbitrale della
procedura di cui agli artt. 17 e 20 contratto collettivo citato, il
collocarsi di questa procedura sul terreno dell' arbitraggio
piuttosto che dell' arbitrato, risulta da ulteriori precisazioni del
tribunale. l' a. pero' sostiene che vi e' una sostanziale coincidenza
della disciplina dell' arbitrato irrituale e di quella relativa all'
arbitrato rituale. la prima e' contenuta nell' art. 5 legge n. 533
del 1973, la seconda nell' art. 808 c.p.c. modificato dall' art. 4
della legge n. 533 del 1973. l' a. ritiene che si sia imboccata una
falsa strada allorche' dal dilemma, arbitrato rituale ovvero
arbitrato irrituale, si e' fatta dipendere la risoluzione del
quesito: facolta', o meno, di rivolgersi all' autorita' giudiziaria
ordinaria, per la stessa controversia demandata agli arbitri
irrituali, ovvero inesistenza di tale facolta'. sembra fin troppo
evidente che la facolta' di adire il magistrato ordinario esista
cosi' in deroga all' arbitrato rituale, come in deroga all' arbitrato
irrituale.
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| art. 6 contr. coll. naz. lav. 4 dicembre 1971
art. 4 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 808 c.p.c.
contr. coll. naz. lav. 4 aprile 1975
art. 409 c.p.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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