Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130698
IDG800601014
80.06.01014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
allorio enrico
intorno a un caso di nullita' della clausola di arbitrato irrituale, contenuta in un contratto collettivo, nella parte in cui il deferimento della controversia ad arbitri liberi non e' disposto "senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l' autorita' giudiziaria"
nota a trib. milano 2 novembre 1977 pret. milano 18 maggio 1977 pret. milano 22 marzo 1976
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 3, pt. 1b, pag. 189-204
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d765
l' a. esamina le tre decisioni del tribunale e della pretura di milano ed alcuni responsi di un collegio arbitrale per il licenziamento dei dirigenti, costituito ai sensi degli artt. 17 e 20 del contratto collettivo nazionale 4 aprile 1975, per approfondire talune tendenze del recente diritto processuale del lavoro. le tre decisioni annotate sostengono la necessita' di rivolgersi preventivamente al collegio arbitrale, il cui lodo, avente natura di lodo irrituale, puo' essere poi impugnato di fronte al giudice ordinario. la natura arbitralmente piuttosto che arbitrale della procedura di cui agli artt. 17 e 20 contratto collettivo citato, il collocarsi di questa procedura sul terreno dell' arbitraggio piuttosto che dell' arbitrato, risulta da ulteriori precisazioni del tribunale. l' a. pero' sostiene che vi e' una sostanziale coincidenza della disciplina dell' arbitrato irrituale e di quella relativa all' arbitrato rituale. la prima e' contenuta nell' art. 5 legge n. 533 del 1973, la seconda nell' art. 808 c.p.c. modificato dall' art. 4 della legge n. 533 del 1973. l' a. ritiene che si sia imboccata una falsa strada allorche' dal dilemma, arbitrato rituale ovvero arbitrato irrituale, si e' fatta dipendere la risoluzione del quesito: facolta', o meno, di rivolgersi all' autorita' giudiziaria ordinaria, per la stessa controversia demandata agli arbitri irrituali, ovvero inesistenza di tale facolta'. sembra fin troppo evidente che la facolta' di adire il magistrato ordinario esista cosi' in deroga all' arbitrato rituale, come in deroga all' arbitrato irrituale.
art. 6 contr. coll. naz. lav. 4 dicembre 1971 art. 4 l. 11 agosto 1973, n. 533 art. 808 c.p.c. contr. coll. naz. lav. 4 aprile 1975 art. 409 c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



Ritorna al menu della banca dati