| facendo riferimento alla convenzione sul brevetto europeo, l' a.
osserva che appare una forzatura l' interpretazione che ricerca nel
par. 1 dell' art. 52 della convenzione le specificazioni che pongono
come essenziale per la concessione del brevetto, l' industrialita'
dell' invenzione. l' ambito di determinazione del concetto di
invenzione, lo si puo' circoscrivere accertando l' elemento mancante
alle entita' comprese nell' elencazione esemplificativa delle
categorie prive dei requisiti di brevettabilita'. il termine di
"invenzione brevettabile" risulta applicabile cosi' a ritrovati,
senz' altro industriali nella loro intrinseca natura, frutto diretto
dell' applicazione umana. l' a. distingue tra invenzioni "di
prodotto" e "invenzioni di procedimento", riconoscendo ad entrambe i
requisiti di materialita' sulla quale possa esercitarsi, nella
pratica operativa, l' esclusiva di sfruttamento. contrariamente a
quanto comunemente inteso, i metodi per il trattamento chirurgico o
terapeutico del corpo umano o animale, sono esclusi dalla tutela per
difetto di applicazione industriale. l' a. esamina poi la soluzione
di tale problema nell' evoluzione del pensiero giuridico tedesco, e
argomenta ampiamente l' infondatezza delle interpretazioni che
giustificano la non brevettabilita' con motivi di natura etica e
sociale, approfondendo il tema della non applicabilita' industriale
di tali metodi. l' esclusione dall' ambito della tutela delle
attivita' professionali, per l' a. e' giustificato dal fatto che la
manifestazione concreta dell' idea puo' riprodursi solo attraverso
forme di integrazione di terzi, cosi' che il supporto materiale sul
quale ha modo di convergere il diritto perde ogni autonomo rilievo.
la non brevettabilita' di ritrovati tecnicamente irrealizzabili e'
giustificata per l' a. soprattutto dal fatto che un tale brevetto
costituirebbe un elemento capace di ingannare la buona fede di terzi.
la mancata richiesta d' una potenzialita' attuativa del ritrovato
intende invece escludere qualsiasi discriminazione fondata sul valore
economico, sulla effettiva convenienza, o sul successo commerciale
dell' invenzione.
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