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Documento


130715
IDG800601075
80.06.01075 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ammendola maurizio
industrialita' dell' invenzione e brevetto europeo
Riv. dir. ind., an. 28 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 40-6438
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d88221; d311320; d8830
facendo riferimento alla convenzione sul brevetto europeo, l' a. osserva che appare una forzatura l' interpretazione che ricerca nel par. 1 dell' art. 52 della convenzione le specificazioni che pongono come essenziale per la concessione del brevetto, l' industrialita' dell' invenzione. l' ambito di determinazione del concetto di invenzione, lo si puo' circoscrivere accertando l' elemento mancante alle entita' comprese nell' elencazione esemplificativa delle categorie prive dei requisiti di brevettabilita'. il termine di "invenzione brevettabile" risulta applicabile cosi' a ritrovati, senz' altro industriali nella loro intrinseca natura, frutto diretto dell' applicazione umana. l' a. distingue tra invenzioni "di prodotto" e "invenzioni di procedimento", riconoscendo ad entrambe i requisiti di materialita' sulla quale possa esercitarsi, nella pratica operativa, l' esclusiva di sfruttamento. contrariamente a quanto comunemente inteso, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale, sono esclusi dalla tutela per difetto di applicazione industriale. l' a. esamina poi la soluzione di tale problema nell' evoluzione del pensiero giuridico tedesco, e argomenta ampiamente l' infondatezza delle interpretazioni che giustificano la non brevettabilita' con motivi di natura etica e sociale, approfondendo il tema della non applicabilita' industriale di tali metodi. l' esclusione dall' ambito della tutela delle attivita' professionali, per l' a. e' giustificato dal fatto che la manifestazione concreta dell' idea puo' riprodursi solo attraverso forme di integrazione di terzi, cosi' che il supporto materiale sul quale ha modo di convergere il diritto perde ogni autonomo rilievo. la non brevettabilita' di ritrovati tecnicamente irrealizzabili e' giustificata per l' a. soprattutto dal fatto che un tale brevetto costituirebbe un elemento capace di ingannare la buona fede di terzi. la mancata richiesta d' una potenzialita' attuativa del ritrovato intende invece escludere qualsiasi discriminazione fondata sul valore economico, sulla effettiva convenienza, o sul successo commerciale dell' invenzione.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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