| l' a. conduce un' analisi dettagliata di come si trova inquadrato l'
odierno sistema commerciale e produttivo cinematografico,
sottolineando il ruolo primario che il produttore ha nella
realizzazione del film. il diritto morale dell' autore del film,
inalienabile secondo la convenzione di berna anche nel caso della
cessione dei diritti patrimoniali, limita il produttore nel suo
diritto di utilizzazione economica dell' opera. secondo l' a. tali
norme andrebbero modificate, anche perche' l' opera cinematografica
e' abitualmente un' opera su commissione. egli osserva che nei paesi
anglo-sassoni il diritto morale non e' accolto nella legislazione,
rendendo giustizia al produttore, che l' a. non considera solo
imprenditore, ma professionista e autore, con maggiori titoli del
regista, che organizza e dirige un' opera collettiva. le opere
cinematografiche sono espressione di un linguaggio autonomo di un'
arte nuova e, come organizzazione industriale e commerciale, per la
loro diffusione hanno bisogno di una convenzione propria a vocazione
mondiale, sulla base delle regole uniformi gia' in uso nella pratica
contrattuale. queste sono state tracciate dall' esperienza
anglo-americana, che consente la circolazione e la diffusione
internazionale delle opere, senza per questo disconoscere i diritti
dell' autore. l' a. riporta i risultati di un primo studio di
convenzione elaborato dalla federazione internazionale delle
associazioni di produttori di films, che ha sede a parigi. tale
proposta e' impostata in modo di superare la legislazione nazionale e
giungere ad una uniforme disciplina giuridica, salvaguardando la
liberta' contrattuale e distaccandosi dal sistema di protezione
minimale statutaria delle convenzioni internazionali di puro diritto
d' autore "classico".
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