| nel settore della brevettazione, l' ampiezza della nozione di
proprieta' industriale ha consentito la tutela di procedimenti e di
prodotti propri della scienza e della tecnica moderna, come i
processi biologici risultanti dall' evoluzione e dalla coltura dei
microorganismi. ma e' solo recentemente che si e' giunti a una
diversificazione dei processi microbiologici, che interessano la
produzione farmaceutica. quando il microorganismo impiegato nel
processo microbiologico presenta caratteristiche di novita', sorgono
problemi di natura brevettuale, essendo necessario tutelare
contemporaneamente interessi pubblici e interessi privati. attraverso
le convenzioni internazionali si e' cercato di attenuare i principi
di territorialita' dei brevetti. esaminate in proposito le
convenzioni di strasburgo, washington, monaco e lussemburgo, l' a.
osserva che soltanto alcune di esse si occupano espressamente della
brevettabilita' di ritrovati nel settore della microbiologia, ma in
base ai collegamenti esistenti tra le quattro convenzioni, essa e'
praticamente ammessa in tutte. mentre la convenzione di monaco
prevede un solo deposito europeo del microorganismo, il trattato di
budapest del 1975, impegna gli stati membri a riconoscere una
autorita' di deposito internazionale. convenzioni di monaco e di
budapest, nota l' a., contengono norme che in parte si sovrappongono,
altre che riguardano aspetti particolari e altre che risultano
alquanto diverse. e' necessario dunque creare una maggior
armonizzazione tra i due strumenti e introdurre maggiori cautele in
caso del rilascio dei campioni a terzi, particolarmente nel periodo
di attesa del brevetto. in italia, dove ormai e' lecita la
brevettabilita' dei medicamenti, occorrera', secondo l' a.,
provvedere a stabilire particolari norme di applicazione della
materia, in armonia con la convenzione di monaco. sarebbe poi
opportuna l' istituzione di una autorita' di deposito in sede
nazionale, anche se questo comporterebbe un onere non irrilevante.
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