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130725
IDG800601086
80.06.01086 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
trotta giuseppe
sulla brevettabilita' dei microorganismi
Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 897-905
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311320; d88221; d8830
nel settore della brevettazione, l' ampiezza della nozione di proprieta' industriale ha consentito la tutela di procedimenti e di prodotti propri della scienza e della tecnica moderna, come i processi biologici risultanti dall' evoluzione e dalla coltura dei microorganismi. ma e' solo recentemente che si e' giunti a una diversificazione dei processi microbiologici, che interessano la produzione farmaceutica. quando il microorganismo impiegato nel processo microbiologico presenta caratteristiche di novita', sorgono problemi di natura brevettuale, essendo necessario tutelare contemporaneamente interessi pubblici e interessi privati. attraverso le convenzioni internazionali si e' cercato di attenuare i principi di territorialita' dei brevetti. esaminate in proposito le convenzioni di strasburgo, washington, monaco e lussemburgo, l' a. osserva che soltanto alcune di esse si occupano espressamente della brevettabilita' di ritrovati nel settore della microbiologia, ma in base ai collegamenti esistenti tra le quattro convenzioni, essa e' praticamente ammessa in tutte. mentre la convenzione di monaco prevede un solo deposito europeo del microorganismo, il trattato di budapest del 1975, impegna gli stati membri a riconoscere una autorita' di deposito internazionale. convenzioni di monaco e di budapest, nota l' a., contengono norme che in parte si sovrappongono, altre che riguardano aspetti particolari e altre che risultano alquanto diverse. e' necessario dunque creare una maggior armonizzazione tra i due strumenti e introdurre maggiori cautele in caso del rilascio dei campioni a terzi, particolarmente nel periodo di attesa del brevetto. in italia, dove ormai e' lecita la brevettabilita' dei medicamenti, occorrera', secondo l' a., provvedere a stabilire particolari norme di applicazione della materia, in armonia con la convenzione di monaco. sarebbe poi opportuna l' istituzione di una autorita' di deposito in sede nazionale, anche se questo comporterebbe un onere non irrilevante.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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