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130726
IDG800601088
80.06.01088 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rotondi mario
considerazioni sulla funzione dell' equita' in un sistema nel diritto positivo scritto
Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 738-753
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
f401
l' a. osserva che si danno spesso varie e contraddittorie interpretazioni del termine di equita', e che spesso, ricercando nei testi il significato di "aequitas", si accresce l' equivoco. il problema si puo' porre al giurista cultore del diritto positivo solo nel modo di stabilire se, in un sistema di diritto positivo, trovi posto l' equita' e quale concetto il legislatore ne abbia dato o presupposto nel regolarne la funzione. per l' a. e' errato il concetto che fa' di equita' un sinonimo di eguaglianza. una delle accezioni in cui il richiamo alla equita' compare nel testo legislativo e' quella di apprezzamento tecnico discrezionale, che ricorre in materia di quantificazione del danno. vi sono inoltre casi in cui il legislatore autorizza il giudice a staccarsi dall' uso della normale tecnica ermeneutica e a giudicare secondo equita', intendendo indirizzarlo ad un diverso ricorso al procedimento deduttivo o induttivo. la caratteristica di una decisione di equita', come facolta' per il giudice di una decisione intuitiva, e' per sua natura incensurabile. l' a. afferma che il ricorso all' equita' avviene secondo un criterio politico-legislativo, in quanto e' il legislatore che indirizza l' interprete all' equita', avendo fiducia che il giudice, anche nel libero ricorso all' equita', sia legato allo spirito del sistema precostituito. nella valutazione equitativa la faticosa elaborazione razionale sui testi, e' sostituita dalla valutazione sintetica, intuitiva e parziale del giudice.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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