| l' a. osserva che si danno spesso varie e contraddittorie
interpretazioni del termine di equita', e che spesso, ricercando nei
testi il significato di "aequitas", si accresce l' equivoco. il
problema si puo' porre al giurista cultore del diritto positivo solo
nel modo di stabilire se, in un sistema di diritto positivo, trovi
posto l' equita' e quale concetto il legislatore ne abbia dato o
presupposto nel regolarne la funzione. per l' a. e' errato il
concetto che fa' di equita' un sinonimo di eguaglianza. una delle
accezioni in cui il richiamo alla equita' compare nel testo
legislativo e' quella di apprezzamento tecnico discrezionale, che
ricorre in materia di quantificazione del danno. vi sono inoltre casi
in cui il legislatore autorizza il giudice a staccarsi dall' uso
della normale tecnica ermeneutica e a giudicare secondo equita',
intendendo indirizzarlo ad un diverso ricorso al procedimento
deduttivo o induttivo. la caratteristica di una decisione di equita',
come facolta' per il giudice di una decisione intuitiva, e' per sua
natura incensurabile. l' a. afferma che il ricorso all' equita'
avviene secondo un criterio politico-legislativo, in quanto e' il
legislatore che indirizza l' interprete all' equita', avendo fiducia
che il giudice, anche nel libero ricorso all' equita', sia legato
allo spirito del sistema precostituito. nella valutazione equitativa
la faticosa elaborazione razionale sui testi, e' sostituita dalla
valutazione sintetica, intuitiva e parziale del giudice.
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