| l' a. osserva che la normativa del diritto di autore e' rivolta alla
protezione dell' opera dell' ingegno e non dell' autore direttamente,
ma nulla prevede per il caso dell' opera creata in rapporto di lavoro
subordinato ed in rapporto di lavoro autonomo. la dottrina e la
giurisprudenza prevalenti sono concordi nell' attribuire al datore di
lavoro i diritti di utilizzazione economica e al lavoratore il
diritto morale. il problema e' legato al riconoscimento o meno della
categoria dei beni immateriali, che secondo l' a. e' affrontato
contraddittoriamente nelle disposizioni del codice civile in materia
di diritto di autore. l' a. distinguendo nell' attivita'
intellettuale due momenti diversi "attivita'" e "risultato", fa
coincidere quest' ultimo con la "oggettivazione dell' idea", quindi
con la creazione del bene immateriale, che diviene oggetto di
diritto. un' altra questione riguarda il titolo di acquisto del
diritto di autore da parte del datore di lavoro nel caso di opera
dell' ingegno creata dal lavoratore subordinato. stipulato un
contratto di lavoro, il datore di lavoro si giova dell' attivita' del
lavoratore subordinato, il cui prodotto, sia pur esso opera dell'
ingegno, diviene bene di scambio della impresa stessa. il contratto
di lavoro deve essere tale da provare la trasmissione da parte dell'
autore-lavoratore dei diritti patrimoniali al datore, fissando le
relative clausole che ne circoscrivano i limiti. non essendoci una
norma che regoli la materia, in giurisprudenza si dovra' tener conto
dei diritti del lavoro e dei diritti di autore, che hanno entrambi
come presupposto, in particolare, il principio della tutela del
lavoratore-autore come contraente piu' debole. l' a. infine ipotizza
alcuni quesiti, prospettando soluzioni conseguenti ai principi prima
esposti.
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