| 130733 | |
| IDG800601095 | |
| 80.06.01095 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| algardi zara olivia
| |
| verita' storica e diritto di autore
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 199-218
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d311321; d30008
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| secondo l' a. la tutela pubblicistica della "verita' storica"
corrisponde ad una esigenza di quello che puo' definirsi rispetto del
"patrimonio storico nazionale" inteso non solo come una serie di
"cose" di interesse nazionale, ma anche come una serie di eventi e di
personaggi che hanno determinato la storia della nazione. la
diffusione di versioni alterate di avvenimenti storici o dei
personaggi che ne sono stati protagonisti, lede gli interessi della
collettivita' dal punto di vista morale, sociale e politico,
oltreche' culturale. l' a. esamina anche l' aspetto privatistico
della questione. l' interesse privato, in questo campo, trova tutela
nel generale diritto della personalita' di cui l' a., favorevole ad
una concezione unitaria, critica l' atomizzazione in tante norme
differenti. ritiene che un obbligo giuridico ad attenersi alla
"verita' storica" che viene presentata come tale in un' opera dell'
ingegno, potrebbe risolvere anche gli aspetti privatistici della
questione. l' a. esamina orientamenti giurisprudenziali e dottrinali
diversi. secondo l' a. lo storiografo dovrebbe essere legato non solo
moralmente ad una rigorosa obiettivita' scientifica, che non limita
la sua liberta' di scienza e di critica perche' esso creerebbe un'
opera tanto piu' valida quanto piu' rispondente alle esigenze della
storia. quando invece un' opera dell' ingegno non sia presentata come
storica, la liberta' di fantasia non ha limiti, a meno che l' autore
usi nome o immagine di persona realmente esistita o esistente in modo
lesivo del diritto alla "individualita' personale". l' a. conclude
che il diritto alla liberta' di creazione, senza il quale lo stesso
diritto di autore non esisterebbe, dovrebbe trovare un suo limite
nell' obbligo di rispetto della verita' storica, sia riguardo alle
vicende che ai protagonisti di esse, obbligo giuridico oltreche'
morale.
| |
| cass. 22 dicembre 1956, n. 447
trib. roma 28 marzo 1967
pret. roma 7 maggio 1969
pret. roma 17 giugno 1963
cass. 12 dicembre 1955, n. 3860
cass. 3 maggio 1966, n. 1446
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |