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130734
IDG800601096
80.06.01096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
loi salvatore
la protezione dell' opera fotografica
Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 689-695
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321
dopo la ratifica dell' atto di parigi della convenzione di berna, l' italia ha introdotto modifiche e integrazioni alla normativa operante in materia di diritto d' autore e diritti connessi. riguardano il tema in esame quelle che definiscono opere dell' ingegno le opere fotografiche, e che stabiliscono una durata di cinquanta anni per i diritti di utilizzazione economica. inoltre e' stata implicitamente riconosciuta l' attribuzione del diritto morale anche all' autore dell' opera fotografica. alla luce delle nuove disposizioni le fotografie si configurano in una duplice ipotesi: come fotografie creative e come fotografie non creative o semplici. le prime sono considerate a tutti gli effetti opere dell' ingegno, le altre rimangono nell' ambito dei diritti connessi. per la fotografia creativa esiste l' obbligo del deposito, che non esiste invece per le fotografie semplici tutelate nel quadro dei diritti connessi. la questione piu' difficile da risolvere e' quella del riconoscimento o meno del carattere di opera dell' ingegno alle fotografie. l' a. vede queste caratteristiche nelle opere fotografiche pubblicate da quotidiani e periodici, nei libri fotografici e nelle fotografie in cui si scorga una relazione tra idea e immagine. per l' a. cio' che vale per definire una fotografia creativa e' il modo con cui e' stata espressa.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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