| i tradizionali conflitti tra autori e utilizzatori di opere dell'
ingegno, tendono ad alterarsi nei casi sempre piu' frequenti di opere
nate nell' azienda dell' utilizzatore, che si fa carico dell' onere
economico necessario per la sua creazione. l' a. distingue innanzi
tutto i casi in cui l' opera sia creata su commissione e dietro
finanziamento dell' amministrazione dello stato o di altri enti
pubblici o di enti privati che non perseguono scopo di lucro. l' a.
sarebbe favorevole ad una riduzione del numero degli enti a cui e'
riservato a titolo originario il diritto di autore. per quanto
riguarda l' opera che abbia assunto il carattere di prodotto
industriale, e' motivata la cessione di alcuni dei diritti dell'
autore a favore di chi ha assunto le spese necessarie per la
creazione dell' opera dell' ingegno. l' a. e' contrario pero' alla
tendenza ad attribuire tutti i diritti di utilizzazione dell' opera
dell' ingegno sia quando questa e' opera realizzata su commissione,
sia quando gli autori dell' opera collettiva sono dipendenti per
contratto dell' utilizzatore dell' opera. secondo l' a., in nessun
caso opera a danno dell' autore alcuna presunzione di trasferimento
dei propri diritti ed ogni cessione deve essere comunque provata per
iscritto. sembra legittimo all' a., ritenere che vada al di la' dei
limiti fissati dall' oggetto e dalla finalita' del contratto, ogni
cessione che non compaia nel contratto, non essendo causa del
contratto stesso. se inoltre appare ingiusta la cessione tacita di
tutte le facolta' patrimoniali da parte dell' autore di opera
collettiva a favore del datore di lavoro, appare addirittura assurda,
all' a., se riferita all' opera di autore singolo, anche nel caso che
l' abbia creata in ottemperanza di obblighi contrattuali.
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