| analizzato il fenomeno dell' utilizzazione di sosia di persone note
in pubblicita', l' a. si sofferma sulla liceita' o meno del fenomeno.
a suo parere in caso di doglianze sollevate da chi usa l' immagine
della persona vera per reclamizzare i propri prodotti, l' uso del
sosia si deve considerare atto di concorrenza sleale, se la persona
vera compare ancora nella pubblicita', o non compare da poco o ha
lasciato nei consumatori la convinzione di un legame tra la propria
persona e il prodotto. in caso diverso non vi e' concorrenza sleale,
come non vi e' nel caso che l' uso del sosia avvenga a favore di
prodotti non concorrenti con quelli pubblicizzati dalla persona nota.
l' aspetto di maggior difficolta' e' quello che riguarda il conflitto
di interessi tra la persona celebre e il sosia. la questione, secondo
l' a., non puo' risolversi con argomenti di natura economica. la si
puo' pero' considerare alla luce della normativa del diritto all'
immagine, dalla quale si assume che l' immagine di una persona, e
questa la si puo' raffigurare anche mediante l' uso di un sosia, non
puo' essere usata in pubblicita' senza il consenso della persona
stessa e puo' essere considerata lesiva del suo decoro. nel caso che
la persona celebre svolga o abbia svolto attivita' pubblicitaria, l'
uso del sosia rimane illecito, perche' avvenuto senza consenso e
perche' arreca danno alla persona che svolge tale attivita'. l' a.
considererebbe priva di fondamento invece, l' eventuale reazione da
parte dei consumatori, contro l' uso di un sosia di persona nota.
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