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| IDG800601124 | |
| 80.06.01124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| boccassini ilda
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| sulla facolta' di astensione dal testimoniare dei conviventi di fatto
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| nota a ord. pret. cagliari 4 febbraio 1975
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| Foro nap., an. 22 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 527-535
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60421; d61461
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| l' ordinanza pretorile solleva questione di legittimita'
costituzionale dell' art. 307 c.p. e dell' art. 350 c.p.p., perche'
in contrasto con l' art. 3 cost., rilevando che la particolare
garanzia concessa ai prossimi congiunti in materia di testimonianza
non e' estesa alle persone che si trovano con l' imputato in un
rapporto sostanzialmente non dissimile da quello esistente tra
prossimi congiunti, anche se non riconosciuti dalle leggi civili. l'
a. per la risoluzione della questione prospettata nella suddetta
ordinanza si chiede innanzi tutto se davvero il riferimento all' art.
307 abbia una effettiva ragion d' essere o se almeno l' elencazione
contenuta in tale norma abbia quel carattere tassativo che il pretore
gli attribuisce per farne discendere le conseguenze dell'
incostituzionalita'. ricerca quindi al lume delle varie implicazioni
e della globalita' della questione, il fondamento giuridico della
facolta' dei prossimi congiunti dell' imputato di astenersi dal
testimoniare. richiamandosi poi al sistema anglo-americano, l' a.
rileva come il sistema del common law consenta in modo continuo e
naturale di operare l' evoluzione del diritto in armonia con
situazioni storico sociali sempre nuove, e quindi in tale ambito il
problema sarebbe risolto positivamente. ritiene pero' che anche nel
nostro paese oggi possa darsi ai valori dell' unita' familiare,
specie in riferimento di prossimi congiunti, un ambito piu' ampio,
sino a comprendervi quei soggetti rispetto ai quali sussista in
concreto l' esigenza dell' osservanza di determinati doveri morali
naturalmente radicati nella coscienza, per cui una interpretazione
evolutiva delle norme in materia all' a. pare che consenta gia' di
ritenere risolto il problema che il pretore e' posto nella sua
ordinanza.
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| art. 307 c.p.
art. 350 c.p.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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