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130760
IDG800601124
80.06.01124 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boccassini ilda
sulla facolta' di astensione dal testimoniare dei conviventi di fatto
nota a ord. pret. cagliari 4 febbraio 1975
Foro nap., an. 22 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 527-535
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60421; d61461
l' ordinanza pretorile solleva questione di legittimita' costituzionale dell' art. 307 c.p. e dell' art. 350 c.p.p., perche' in contrasto con l' art. 3 cost., rilevando che la particolare garanzia concessa ai prossimi congiunti in materia di testimonianza non e' estesa alle persone che si trovano con l' imputato in un rapporto sostanzialmente non dissimile da quello esistente tra prossimi congiunti, anche se non riconosciuti dalle leggi civili. l' a. per la risoluzione della questione prospettata nella suddetta ordinanza si chiede innanzi tutto se davvero il riferimento all' art. 307 abbia una effettiva ragion d' essere o se almeno l' elencazione contenuta in tale norma abbia quel carattere tassativo che il pretore gli attribuisce per farne discendere le conseguenze dell' incostituzionalita'. ricerca quindi al lume delle varie implicazioni e della globalita' della questione, il fondamento giuridico della facolta' dei prossimi congiunti dell' imputato di astenersi dal testimoniare. richiamandosi poi al sistema anglo-americano, l' a. rileva come il sistema del common law consenta in modo continuo e naturale di operare l' evoluzione del diritto in armonia con situazioni storico sociali sempre nuove, e quindi in tale ambito il problema sarebbe risolto positivamente. ritiene pero' che anche nel nostro paese oggi possa darsi ai valori dell' unita' familiare, specie in riferimento di prossimi congiunti, un ambito piu' ampio, sino a comprendervi quei soggetti rispetto ai quali sussista in concreto l' esigenza dell' osservanza di determinati doveri morali naturalmente radicati nella coscienza, per cui una interpretazione evolutiva delle norme in materia all' a. pare che consenta gia' di ritenere risolto il problema che il pretore e' posto nella sua ordinanza.
art. 307 c.p. art. 350 c.p.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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