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130761
IDG800601125
80.06.01125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
aurienna vittorio
il falso ideologico nei certificati di assicurazione
nota a pret. napoli 13 ottobre 1975
Foro nap., an. 22 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 512-519
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51522
l' a. non concorda con la decisione annotata che ha ritenuto di qualificare l' agente d' assicurazione, che rilascia certificazioni comprovanti la stipula di contratti di assicurazione, ai sensi della legge n. 990 del 1969, persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi del numero primo dell' art. 359 c.p., e conseguentemente ha statuito che il falso ideologico da tale agente commesso, nell' indicare su un certificato una diversa data di decorrenza, sia punibile ai sensi dell' art. 481 c.p.. illustra quindi i motivi per cui non ritiene che l' agente di assicurazioni possa ritenersi persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi dell' art. 359. a suo parere perche' un servizio possa qualificarsi di pubblica utilita' occorre che la pubblica amministrazione con atto proprio lo dichiari tale. conclude formulando l' ipotesi che il falso ideologico commesso dall' agente potrebbe ritenersi punibile ai sensi dell' art. 479 oppure 480 c.p., in quanto per la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio non e' essenziale la sussistenza di un rapporto d' impiego con un ente pubblico, per cui non ritiene contrario ai principi riconoscere nell' agente di assicurazioni, allorche' esercita il potere di certificazione di cui alla citata legge n. 990 la natura di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
art. 481 c.p. l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 359 c.p. art. 479 c.p. art. 480 c.p.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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