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| IDG800601125 | |
| 80.06.01125 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| aurienna vittorio
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| il falso ideologico nei certificati di assicurazione
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| nota a pret. napoli 13 ottobre 1975
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| Foro nap., an. 22 (1975), fasc. 3-4, pt. 2, pag. 512-519
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d51522
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| l' a. non concorda con la decisione annotata che ha ritenuto di
qualificare l' agente d' assicurazione, che rilascia certificazioni
comprovanti la stipula di contratti di assicurazione, ai sensi della
legge n. 990 del 1969, persona esercente un servizio di pubblica
necessita' ai sensi del numero primo dell' art. 359 c.p., e
conseguentemente ha statuito che il falso ideologico da tale agente
commesso, nell' indicare su un certificato una diversa data di
decorrenza, sia punibile ai sensi dell' art. 481 c.p.. illustra
quindi i motivi per cui non ritiene che l' agente di assicurazioni
possa ritenersi persona esercente un servizio di pubblica necessita'
ai sensi dell' art. 359. a suo parere perche' un servizio possa
qualificarsi di pubblica utilita' occorre che la pubblica
amministrazione con atto proprio lo dichiari tale. conclude
formulando l' ipotesi che il falso ideologico commesso dall' agente
potrebbe ritenersi punibile ai sensi dell' art. 479 oppure 480 c.p.,
in quanto per la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
un pubblico servizio non e' essenziale la sussistenza di un rapporto
d' impiego con un ente pubblico, per cui non ritiene contrario ai
principi riconoscere nell' agente di assicurazioni, allorche'
esercita il potere di certificazione di cui alla citata legge n. 990
la natura di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
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| art. 481 c.p.
l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 359 c.p.
art. 479 c.p.
art. 480 c.p.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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