| 130775 | |
| IDG800601139 | |
| 80.06.01139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pellegrino giorgio
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| il "petitum sostanziale" e la necessita' di motivare gli atti
amministrativi a contenuto negativo
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| nota a tar cm 13 giugno 1975
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| Foro nap., an. 23 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 237-247
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1551
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| l' a. rileva che la decisione in rassegna del tar campano si sofferma
su due punti di particolare interesse: su la discriminazione di
competenza fra autorita' ordinaria e giurisdizione amministrativa in
caso di controversie tra privati e pubblica amministrazione; e su la
necessita' di motivare gli atti amministrativi a contenuto negativo.
in ordine al primo punto rileva poi che il tar accoglie il criterio
del c.d. petitum sostanziale, secondo cui la discriminazione della
giurisdizione va effettuata in relazione alla causa petendi e cioe'
alla effettiva posizione giuridica soggettiva fatta valere in
giudizio con riguardo alla reale protezione accordata dall'
ordinamento a tale posizione soggettiva. per quanto concerne il
problema della motivazione del provvedimento amministrativo l' a.
rileva che il tar molto opportunamente non si discosta dall'
orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo
cui l' obbligo della motivazione puo' derivare tanto dalla legge
quanto dalla natura dell' atto e fra gli atti che per loro natura
richiedono la motivazione la stessa giurisprudenza ricomprende anche
gli atti a contenuto negativo.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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