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Documento


130775
IDG800601139
80.06.01139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pellegrino giorgio
il "petitum sostanziale" e la necessita' di motivare gli atti amministrativi a contenuto negativo
nota a tar cm 13 giugno 1975
Foro nap., an. 23 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 237-247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1551
l' a. rileva che la decisione in rassegna del tar campano si sofferma su due punti di particolare interesse: su la discriminazione di competenza fra autorita' ordinaria e giurisdizione amministrativa in caso di controversie tra privati e pubblica amministrazione; e su la necessita' di motivare gli atti amministrativi a contenuto negativo. in ordine al primo punto rileva poi che il tar accoglie il criterio del c.d. petitum sostanziale, secondo cui la discriminazione della giurisdizione va effettuata in relazione alla causa petendi e cioe' alla effettiva posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio con riguardo alla reale protezione accordata dall' ordinamento a tale posizione soggettiva. per quanto concerne il problema della motivazione del provvedimento amministrativo l' a. rileva che il tar molto opportunamente non si discosta dall' orientamento costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l' obbligo della motivazione puo' derivare tanto dalla legge quanto dalla natura dell' atto e fra gli atti che per loro natura richiedono la motivazione la stessa giurisprudenza ricomprende anche gli atti a contenuto negativo.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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