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130778
IDG800601142
80.06.01142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
balbi raffaele
cessazione degli effetti civili del matrimonio e prestazione di idonea garanzia
nota a trib. di l' aquila 21 febbraio 1974
Foro nap., an. 23 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 206-210
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30126
l' a. rileva come nella sentenza annotata si prospetti in diritto il problema se la cessazione degli effetti civili del matrimonio debba intendersi condizionata all' imposizione di una garanzia reale o personale, ai sensi dell' art. 8 della legge n. 898 del 1970. il tribunale, a suo avviso, avrebbe dovuto stabilire con maggiore accuratezza se il pericolo di inadempimento fosse dipendente dalla volonta' del debitore o da una causa obiettiva a lui estranea per escludere l' applicabilita' della suddetta normativa alla fattispecie, anche se e' indubbio che col citato art. 8 e' stato riconosciuto al giudice un potere di natura discrezionale. difatti l' obbligo di prestare garanzia trova il suo fondamento in una opportuna valutazione del giudice delle reali condizioni economiche dell' obbligato e dell' esistenza del pericolo che questo possa sottrarsi all' adempimento degli obblighi posti a suo carico.
l. 1 dicembre 1970, n. 898
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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