| nella trattazione del tema propostosi l' a. ritiene essere passo
obbligato l' esame dell' art. 21 della costituzione: la liberta' di
manifestazione del proprio pensiero. rileva che l' aver voluto
racchiudere tale principio in una formula ha comportato una serie di
problemi interpretativi ed in particolare quello dei limiti della
suddetta liberta', con riferimento alla tutela dell' altrui
reputazione; problema questo che, a suo parere, e' essenzialmente
unico, indipendentemente dalla materia e dal mezzo di espressione
usato. rileva altresi' che giustamente e' stato osservato che la
costruzione di un diritto funzionale di liberta' proprio della stampa
e' giuridicamente pericolosa ed erronea, e che i limiti divengono,
allora, quelli logici del concetto di manifestazione del pensiero e
cioe' o quelli della rilevanza di altri interessi tutelati dalla
costituzione, o della verita' del fatto, o della sua verosimiglianza,
o della sua continenza o della sua rilevanza sociale. l' a. esamina
quindi tutti questi limiti che si caratterizzano per la loro assoluta
genericita'. quanto all' orientamento della giurisprudenza sulla
complessa problematica l' a. mette in rilievo come si caratterizzi
per frequenti ondeggiamenti e gravi incertezze, esaminandone quindi
gli indirizzi piu' significativi. conclude affermando col manzini che
ne' la norma dell' art. 21 cost., ne' il buon senso, possono indurre
ad invalidare i limiti posti alla liberta' di cronaca dalla vita
privata altrui, che la legge penale tutela, ex art. 595 c.p.,
mediante l' incriminazione della diffamazione.
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