| l' a. pone in evidenza come la legge n. 685 del 1975, rilevando una
concezione piu' progredita dell' esercizio della funzione preventiva,
abbia introdotto un nuovo regime giuridico dei c.d.
tossicodipendenti, e come di particolare rilievo sia l' art. 80 di
tale legge, che, dichiarando la non punibilita' di coloro che
detengono per uso personale modiche quantita' di stupefacenti, pone
il quesito sulla sua natura giuridica. infatti, rileva l' a., tale
norma apre il varco ad un problema di dogmatica nell' ambito degli
istituti delle cause di esclusione del reato, ovvero della
punibilita', o di esenzioni dalla pena. esamina quindi tale problema
nei suoi molteplici aspetti, osservando, nelle conclusioni, che il
reato deve essere tenuto ben distinto dalla punibilita', per cui
appare evidente come il fatto abbia il compito di offrire l' essenza
del reato, mentre le circostanze o le condizioni entreranno in gioco
in un momento successivo, ovvero in quello della punibilita'. inoltre
la natura di condizione, che, a guisa di circostanza, condiziona il
reato, con l' effetto di esonerare il suo autore dalla sanzione
criminale, trova conforto nella "ratio" della norma in esame, che
vuol offrire al reo la possibilita' di una sua rieducazione morale e
sociale.
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