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130794
IDG800601158
80.06.01158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ceniccola raffaele
le interpretazioni dell' art. 22 della legge n. 990/1969 dopo le sentenze della corte costituzionale n. 24 e n. 97 del 1973. sussistono ancora motivi di contrasto?
Foro nap., an. 624 (1977), fasc. 4, pt. 3, pag. 191-199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30717
l' a. rileva come i problemi interpretativi della norma in esame siano essenzialmente due: se il danneggiato possa ancora, dopo l' entrata in vigore della legge n. 900 del 1969, esperire anche l' azione diretta contro il responsabile civile ex art. 2054 c.c.; e se anche nei confronti di detta azione trovino applicazione l' obbligo della lettera raccomandata e la decorrenza del termine di 60 giorni. secondo l' a., in conformita' alla tesi prevalente, il primo quesito va risolto nel senso della coesistenza delle due azioni: quella diretta nei confronti dell' assicuratore ex art. 18 della citata legge, ed alternativamente quella nei confronti dell' assicurato ex art. 2054 c.c.. l' a. esamina poi la decisione n. 24 del 1973, da lui condivisa, con cui la corte costituzionale, occupandosi del secondo quesito sotto l' aspetto della incostituzionalita' della tesi piu' lata, che sostiene l' applicazione dell' art. 22 della stessa legge prevedente l' obbligo della raccomandata e la decorrenza del termine di 60 giorni anche all' azione generale di risarcimento, ha ritenuto tale interpretazione pienamente legittima.
l. 24 dicembre 1969, n. 990 art. 2054 c.c. c. cost. 14 febbraio 1973, n. 24 c. cost. 14 giugno 1973, n. 97
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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