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| IDG800601158 | |
| 80.06.01158 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ceniccola raffaele
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| le interpretazioni dell' art. 22 della legge n. 990/1969 dopo le
sentenze della corte costituzionale n. 24 e n. 97 del 1973.
sussistono ancora motivi di contrasto?
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| Foro nap., an. 624 (1977), fasc. 4, pt. 3, pag. 191-199
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30717
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| l' a. rileva come i problemi interpretativi della norma in esame
siano essenzialmente due: se il danneggiato possa ancora, dopo l'
entrata in vigore della legge n. 900 del 1969, esperire anche l'
azione diretta contro il responsabile civile ex art. 2054 c.c.; e se
anche nei confronti di detta azione trovino applicazione l' obbligo
della lettera raccomandata e la decorrenza del termine di 60 giorni.
secondo l' a., in conformita' alla tesi prevalente, il primo quesito
va risolto nel senso della coesistenza delle due azioni: quella
diretta nei confronti dell' assicuratore ex art. 18 della citata
legge, ed alternativamente quella nei confronti dell' assicurato ex
art. 2054 c.c.. l' a. esamina poi la decisione n. 24 del 1973, da lui
condivisa, con cui la corte costituzionale, occupandosi del secondo
quesito sotto l' aspetto della incostituzionalita' della tesi piu'
lata, che sostiene l' applicazione dell' art. 22 della stessa legge
prevedente l' obbligo della raccomandata e la decorrenza del termine
di 60 giorni anche all' azione generale di risarcimento, ha ritenuto
tale interpretazione pienamente legittima.
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| l. 24 dicembre 1969, n. 990
art. 2054 c.c.
c. cost. 14 febbraio 1973, n. 24
c. cost. 14 giugno 1973, n. 97
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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