| l' a. rileva che il concetto di ordine pubblico internazionale emerge
al momento dell' enuclearsi dei moderni stati nazionali sul ceppo
dell' antica comunita' cristiana medievale. all' interno di ogni
singolo ordinamento e' possibile reperire un nucleo di valori
fondamentali dei quali le molteplici norme che lo compongono non
costituiscono che un ulteriore svolgimento e concretizzazione sul
terreno positivo. la sostanziale identita' dei principi fondamentali
tra gli ordinamenti partecipi di una omogenea area sovranazionale,
portera', in qualche caso, a un vero ribaltamento della concezione
interna dell' ordine pubblico. dall' ottica della "fondamentalita'",
che vedeva l' ordine pubblico rivolgersi compiutamente nei principi
di rango costituzionale, si approda alla positivizzazione della
tematica con la teoria che opera un decisivo aggancio fra ordine
pubblico e normativa ordinaria in base alla individuazione della
categoria delle "norme di applicazione necessaria". la superiorita'
delle norme fondamentali non verra' piu' ricercata nel fatto di
esprimere i valori presenti nella coscienza della comunita', ma sara'
totalmente interna all' ordinamento positivo, o, piu' precisamente,
ad alcuni suoi specifici settori dove quelle istanze di carattere
pubblicistico si avvertono con particolare forza: essa verra' infatti
tratta dall' esistenza di un legame intenso e diretto con la volonta'
del legislatore, con la concezione, in altri termini, che quest'
ultimo ha di una certa materia. l' a. pero' rileva che gran parte
delle norme di applicazione necessaria indicate dalla dottrina
resultano assorbite dai principi costituzionali, ai quali dovrebbe
farsi un riferimento diretto. le norme costituzionali, per la
elasticita' che le caratterizza legittimerebbero da una parte l'
inserimento degli atti stranieri ispirati al sistema di valori
accolti in costituzione, e dall' altra continuerebbero a svolgere il
ruolo di filtro negativo di valutazione.
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