| l' a. analizza i problemi che la c.d. legge finanziaria, la l. 5
agosto 1978 n. 468, pone sotto il profilo della sua utilizzazione a
livello parlamentare, stante lo stretto rapporto che la lega con il
bilancio dello stato, soggetto questo, come e' noto, ad una
particolare procedura d' esame da parte delle camere. in relazione
all' art. 11 della legge citata, per il quale la legge finanziaria va
presentata "contemporaneamente al disegno di legge di approvazione
del bilancio" occorre vedere se, considerato che l' approvazione del
bilancio avviene, ex art. 81 cost., "ogni anno", il governo, e se
viene meno l' ipotesi di iniziativa esclusiva da parte del governo, i
membri del parlamento, siano limitati temporalmente alla
presentazione del disegno di legge finanziaria. se accanto, cioe', al
principio di annualita' del bilancio, ve ne sia anche uno di
annualita' della legge finanziaria. la legge 468 prevede, inoltre,
all' art. 17, non solo "variazioni di bilancio", ma un provvedimento
di assestamento degli stanziamenti di bilancio, da presentarsi entro
il mese di giugno. non sembra incongruo con il sistema normativo in
esame che possa essere presentata, quanto meno in questa sede, una
nuova legge finanziaria "primaverile" al fine di operare
aggiustamenti, in corso di esercizio, agli obiettivi di politica
economica.
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