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130818
IDG800800026
80.08.00026 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
reposo antonio
semestre bianco e scioglimento delle camere
Diritto e societa', (1979), fasc. 4, pag. 795-835
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02116
l' a. rileva che l' opinione tradizionale sulla ratio del divieto di cui al secondo comma dell' art. 88 cost. e' quella di evitare la possibilita' di comportamenti del capo dello stato determinati dall' intento di facilitare la propria rielezione. secondo l' a. si potrebbe mettere in dubbio la possibilita' per il capo dello stato di abusare del potere di scioglimento per interessi personal-elettoralistici se la decisione di sciogliere le camere fosse rimessa a una concorde deliberazione del governo e del capo dello stato, ma il comma i dell' art. 88 cost. non contempla alcun intervento governativo nella procedura di scioglimento e, al contrario, l' obbligo imposto al presidente della repubblica di consultare i presidenti delle due camere mal si concilia con una competenza esclusiva del governo. nel nostro ordinamento, quale e' venuto convenzionalmente atteggiandosi, la decisione di sciogliere le camere e' condizionata all' apprezzamento governativo circa la sua convenienza politica e, di fatto, non si sono mai verificati da noi casi di dissoluzione imposte dal presidente in antitesi al raccordo governo-parlamento. inoltre spetta al governo di accertare attraverso la controfirma se l' atto del capo dello stato sia formalmente e sostanzialmente costituzionale e dunque rientra nella sfera dei controlli governativi il blocco degli scioglimenti determinati da interessi personali del presidente.
art. 88 comma 2 cost. art. 88 comma 1 cost.
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