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130826
IDG800900307
80.09.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
riccio laura annamaria
sulla pretesa potesta' della regione ad abrogare norme penali statual
nota a ord. pret. borgo san lorenzo 5 marzo 1975
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 2, pag. 754-766
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d01160
il problema affrontato dall' ordinanza in questione concerne la potesta' normativa delle regioni in materia penale. la soluzione data dalla corte costituzionale conferma l' indirizzo ormai consolidato, che afferma la esclusivita' della potesta' normativa penale dello stato. l' ordinanza assume importanza poiche' investe il problema in termini relativamente nuovi. non era mai stata impugnata una norma regionale, quale quella dell' art. 55 della legge regione toscana n. 35 del 1974, che abrogasse delle norme penali statali. un secondo aspetto di novita' dell' ordinanza e' costituito dal fatto che, come altre che hanno rinviato alla corte costituzionale la stessa norma, non pone a sostegno dell' illegittimita' della legge regionale toscana il contrasto con l' art. 25 comma 2 cost., finora invocato, bensi' fa ricorso ad altre norme, quali gli artt. 3, 117 e 25 comma 1 cost., che si opporrebbero a un tale tipo di esplicazione dell' autonomia regionale.
art. 3 cost. art. 25 comma 1 cost. art. 117 cost. art. 55 l.r. to 4 luglio 1974, n. 35
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