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130828
IDG800900309
80.09.00309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
sulla non necessita' di speciali indagini nei giudizi direttissimi
nota a cass. sez. i pen. 12 aprile 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 2, pag. 773-778
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6250
la sentenza in questione ribadisce quell' indirizzo dottrinario che ritiene non sindacabile l' operato del pubblico ministero nella scelta del rito istruttorio. tale orientamento e' alquanto discutibile per l' a. che rileva come in qualsiasi momento emerga che il processo avrebbe dovuto prendere l' avvio attraverso l' iter tipico della istruttoria (sommaria ovvero formale) perche' necessaria una ricerca probatoria extra dibattimentale, il giudice deve pronunciare l' ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero perche' proceda con le forme ordinarie. questo vale anche per l' ipotesi in cui solo dopo la chiusura del dibattimento il giudice si avveda di una esigenza di indagini complesse che avrebbe dovuto, e potuto, rilevare sin dall' inizio. tutto cio' non vale, naturalmente, per quei procedimenti direttissimi c.d. atipici che prescindono dal verificarsi della condizione relativa alla "non necessita' di speciali indagini".
art. 389 c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 504 comma 2 c.p.p.
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