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130832
IDG800900313
80.09.00313 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scaparone metello
intercettazione di conversazioni tra presenti
nota a ord. ass. app. firenze 3 maggio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 20 (1977), fasc. 2, pag. 801-805
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d04012; d61015; d6145
l' a. ritiene non accettabile lo sforzo interpretativo compiuto dall' ordinanza in esame e considera inopportuna la utilizzazione contro l' imputato di prove ottenute mediante un procedimento illegittimo. il processo penale deve sempre e comunque svolgersi nel rispetto delle norme costituzionali quali, nel caso specifico, gli artt. 14 e 15. anche le norme sull' intercettazione telefonica, non suscettibili di interpretazione analogica, non possono giustificare la decisione cui e' pervenuta l' ordinanza in questione.
art. 14 cost. art. 15 cost. art. 623 bis c.p. art. 226 c.p.p. art. 226 quater c.p.p. art. 226 quinquies c.p.p. art. 338 c.p.p. art. 339 c.p.p. l. 8 aprile 1974, n. 98
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