Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130842
IDG801000102
80.10.00102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
lizzul rodolfo
condono ovvero moltiplicatore del contenzioso
nota a comm. ii grado genova 24 ottobre 1979, n. 268
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 662-671
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2195; d23023; d21510
l' a. si propone di dimostrare come una legge, quale quella sul condono, approvata allo scopo di eliminare parte del contenzioso tributario, si presti invece ad incrementare la litigiosita' tra fisco e contribuenti. chiariti i principi informatori di tale provvedimento ed esposto sinteticamente il meccanismo del condono nel campo dell' imposizione diretta, l' a. precisa che in pratica per i redditi definiti si adotta un concetto di prosecuzione del reddito medio aumentato del 10% annuo, mentre negli altri casi si fa una media tra dichiarato ed accertato sulla base di percentuali prefissate. le agevolazioni spettanti per il periodo d' imposta da definire conservano rilevanza solo se l' imponibile di tale periodo e' definito sulla base dell' imponibile dichiarato; qualora invece si assuma l' imponibile definito per il periodo precedente aumentato del 10% le agevolazioni spettanti per il periodo d' imposta da definire perdono rilevanza, ma si protrae l' effetto di quelle imputate al periodo precedente, anche se attenuato dalla maggiorazione del 10%. appare pertanto chiaro il principio fondamentale del condono: ininfluenza di tutto cio' che sta a monte non del reddito netto, ma del reddito imponibile. trovata conferma dell' esatta individuazione di tale scelta politica attraverso la ricostruzione del processo logico di formazione del provvedimento in questione, l' a. sotiene che la nozione di "reddito imponibile" rilevante agli effetti della determinazione dell' imposta di ricchezza mobile di categoria b ai sensi della legge sul condono va identificata con l' importo positivo o negativo di cui alla lettera e del quadro b della dichiarazione annuale dei redditi. l' automatismo proprio del meccanismo in questione non consente all' ufficio di rettificare l' importo in quanto influenzato da perdite fiscalmente non rilevanti.
l. 19 dicembre 1973, n. 823 art. 112 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati