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| IDG801000102 | |
| 80.10.00102 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| lizzul rodolfo
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| condono ovvero moltiplicatore del contenzioso
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| nota a comm. ii grado genova 24 ottobre 1979, n. 268
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| Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 662-671
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2195; d23023; d21510
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| l' a. si propone di dimostrare come una legge, quale quella sul
condono, approvata allo scopo di eliminare parte del contenzioso
tributario, si presti invece ad incrementare la litigiosita' tra
fisco e contribuenti. chiariti i principi informatori di tale
provvedimento ed esposto sinteticamente il meccanismo del condono nel
campo dell' imposizione diretta, l' a. precisa che in pratica per i
redditi definiti si adotta un concetto di prosecuzione del reddito
medio aumentato del 10% annuo, mentre negli altri casi si fa una
media tra dichiarato ed accertato sulla base di percentuali
prefissate. le agevolazioni spettanti per il periodo d' imposta da
definire conservano rilevanza solo se l' imponibile di tale periodo
e' definito sulla base dell' imponibile dichiarato; qualora invece si
assuma l' imponibile definito per il periodo precedente aumentato del
10% le agevolazioni spettanti per il periodo d' imposta da definire
perdono rilevanza, ma si protrae l' effetto di quelle imputate al
periodo precedente, anche se attenuato dalla maggiorazione del 10%.
appare pertanto chiaro il principio fondamentale del condono:
ininfluenza di tutto cio' che sta a monte non del reddito netto, ma
del reddito imponibile. trovata conferma dell' esatta individuazione
di tale scelta politica attraverso la ricostruzione del processo
logico di formazione del provvedimento in questione, l' a. sotiene
che la nozione di "reddito imponibile" rilevante agli effetti della
determinazione dell' imposta di ricchezza mobile di categoria b ai
sensi della legge sul condono va identificata con l' importo positivo
o negativo di cui alla lettera e del quadro b della dichiarazione
annuale dei redditi. l' automatismo proprio del meccanismo in
questione non consente all' ufficio di rettificare l' importo in
quanto influenzato da perdite fiscalmente non rilevanti.
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| l. 19 dicembre 1973, n. 823
art. 112 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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