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130844
IDG801000104
80.10.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
turchi massimo
biglietti omaggio e presupposto dell' imposta sugli spettacoli
nota a cass. sez. i 30 marzo 1979, n. 1877
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 680-689
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2420; d2422; d2424; d1832
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui l' imposta sugli spettacoli non si applica ai biglietti omaggio rilasciati dagli esercenti delle sale da ballo, in quanto l' abrogato decreto n. 3276 del 1923 individuava il soggetto passivo dell' imposta nell' impresario ed il presupposto nel conseguimento dell' introito lordo totale. l' a. critica l' opposta tesi ministeriale secondo cui il tributo in questione avrebbe avuto natura suntuaria diretta a colpire il consumo dello spettacolo in capo allo spettatore e l' impresario sarebbe stato un mero sostituto d' imposta. ricordato che il vigente decreto n. 640 del 1972 ha innovato la precedente disciplina prevedendo che i biglietti gratuiti siano assoggettati al tributo oltre un certo limite che varia caso a caso, con riferimento ai prezzi stabiliti per i posti corrispondenti, l' a. osserva che il consequenziale principio della naturale assoggettabilita' all' imposta di tutti i biglietti, anche gratuiti, sottinteso dal legislatore della riforma, non sembrerebbe conciliarsi con l' identificazione del presupposto nel conseguimento dell' introito e del soggetto passivo nell' impresario. escluso che soggetto passivo sia lo spettatore (il quale dovrebbe pagare o non pagare il tributo a seconda che il suo biglietto omaggio rientri o meno nel limite consentito dal legislatore, con conseguente disparita' di trattamento) e ricordata la tesi secondo cui il presupposto e' dato da una fattispecie complessa costituita dall' organizzazione dello spettacolo e dal conseguimento dell' incasso, che funge anche da base imponibile), l' a. conclude che anche nel nuovo ordinamento vale la regola dell' inassoggettabilita' al tributo dei biglietti omaggio, mentre la loro imponibilita' oltre un certo limite ha carattere eccezionale, in quanto il soggetto passivo viene ad essere obbligato in relazione ad un fatto che normalmente esula dalla fattispecie tributaria. e' pertanto improprio l' uso del termine "esenzione" in relazione all' esclusione dalla base imponibile di una quota dei biglietti omaggio, che deriva invece naturalmente dalla struttura del presupposto e della base imponibile.
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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