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| IDG801000104 | |
| 80.10.00104 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| turchi massimo
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| biglietti omaggio e presupposto dell' imposta sugli spettacoli
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| nota a cass. sez. i 30 marzo 1979, n. 1877
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| Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 680-689
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d2420; d2422; d2424; d1832
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| l' a. condivide la tesi giurisprudenziale secondo cui l' imposta
sugli spettacoli non si applica ai biglietti omaggio rilasciati dagli
esercenti delle sale da ballo, in quanto l' abrogato decreto n. 3276
del 1923 individuava il soggetto passivo dell' imposta nell'
impresario ed il presupposto nel conseguimento dell' introito lordo
totale. l' a. critica l' opposta tesi ministeriale secondo cui il
tributo in questione avrebbe avuto natura suntuaria diretta a colpire
il consumo dello spettacolo in capo allo spettatore e l' impresario
sarebbe stato un mero sostituto d' imposta. ricordato che il vigente
decreto n. 640 del 1972 ha innovato la precedente disciplina
prevedendo che i biglietti gratuiti siano assoggettati al tributo
oltre un certo limite che varia caso a caso, con riferimento ai
prezzi stabiliti per i posti corrispondenti, l' a. osserva che il
consequenziale principio della naturale assoggettabilita' all'
imposta di tutti i biglietti, anche gratuiti, sottinteso dal
legislatore della riforma, non sembrerebbe conciliarsi con l'
identificazione del presupposto nel conseguimento dell' introito e
del soggetto passivo nell' impresario. escluso che soggetto passivo
sia lo spettatore (il quale dovrebbe pagare o non pagare il tributo a
seconda che il suo biglietto omaggio rientri o meno nel limite
consentito dal legislatore, con conseguente disparita' di
trattamento) e ricordata la tesi secondo cui il presupposto e' dato
da una fattispecie complessa costituita dall' organizzazione dello
spettacolo e dal conseguimento dell' incasso, che funge anche da base
imponibile), l' a. conclude che anche nel nuovo ordinamento vale la
regola dell' inassoggettabilita' al tributo dei biglietti omaggio,
mentre la loro imponibilita' oltre un certo limite ha carattere
eccezionale, in quanto il soggetto passivo viene ad essere obbligato
in relazione ad un fatto che normalmente esula dalla fattispecie
tributaria. e' pertanto improprio l' uso del termine "esenzione" in
relazione all' esclusione dalla base imponibile di una quota dei
biglietti omaggio, che deriva invece naturalmente dalla struttura del
presupposto e della base imponibile.
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| r.d. 30 dicembre 1923, n. 3276
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 640
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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