Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130845
IDG801000105
80.10.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
muratori aldo
dazi doganali e prelievi agricoli applicabili in caso di variazione durante la procedura di sdoganamento
nota a cgce 21 febbraio 1979, n. 113/78 cass. sez. i 29 gennaio 1979, n. 638 cass. sez. i 25 gennaio 1979, n. 562 app. venezia 11 gennaio 1975 app. milano 9 aprile 1976
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 690-723
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d8710; d8711; d87110; d8740
l' a. osserva che il problema della determinazione del dazio doganale e del prelievo agricolo applicabili all' importazione definitiva nella cee di merci provenienti da paesi terzi in caso di loro variazione durante la procedura di sdoganamento si presenta complesso per varie ragioni: instaurazione progressiva nella cee delle politiche comuni, armonizzazione delle legislazioni nazionali resa necessaria dall' unione doganale. premesso che a tutt' oggi la materia non risulta ancora disciplinata in modo uniforme in tutti gli stati membri della cee, l' a. precisa le nozioni di "importazione", di "origine" e di "provenienza" e rileva che i prelievi agricoli sono suscettibili di variazione in modo ancor piu' accentuato dei dazi doganali, data la loro funzione, aumentando sia quando il prezzo mondiale diminuisce sia quando il prezzo comunitario aumenta. il problema della determinazione della data dell' importazione da considerare per l' individuazione del dazio o del prelievo e' reso di difficile soluzione dal fatto che la procedura di sdoganamento consta di diverse operazioni e sovente si protrae per piu' giorni. esposti brevemente gli argomenti a favore della tesi dell' efficacia "erga omnes" delle pronunzie pregiudiziali della corte di giustizia e precisato che con tali pronunzie la corte non decide una controversia, ma chiarisce e definisce significato e portata della norma comunitaria affinche' questa venga applicata in modo uniforme in tutti gli stati membri, l' a. sostiene che tutti i giudici della comunita' sono vincolati dai principi affermati nel dispositivo, suscettibili di essere applicati anche a casi che si discostano dalla fattispecie in occasione della quale detti principi sono stati enunciati. ad avviso dell' a. il principio affermato dalla corte di giustizia secondo cui il prelievo applicabile all' importazione dei cereali e' quello applicabile nel giorno dell' accettazione della dichiarazione d' importazione da parte degli uffici doganali deve essere considerato un principio generale, applicabile come tale a tutti i prodotti agricoli soggetti a prelievi all' importazione. sottolineata la necessita' di tener distinta l' accettazione dalla presentazione della dichiarazione, l' a. sostiene che la variazione del prelievo intervenuta tra la data di accettazione della dichiarazione d' importazione e la data in cui la merce e' messa alla libera disponibilita' dell' importatore non ha influenza sulla fissazione del prelievo applicabile; per i dazi doganali e' invece prevista la possibilita' di applicazione del dazio piu' favorevole intervenuto tra le date suddette.
art. 10 tr. cee art. 39 tr. cee art. 177 tr. cee art. 38 tr. cee reg. cee 802/68 reg. cee 19/62 reg. cee 120/67 art. 2 dir. cee 68/312 (presentazione in dogana delle merci) d.p.r. 26 giugno 1965, n. 723
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati