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| IDG801000105 | |
| 80.10.00105 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| muratori aldo
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| dazi doganali e prelievi agricoli applicabili in caso di variazione
durante la procedura di sdoganamento
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| nota a cgce 21 febbraio 1979, n. 113/78
cass. sez. i 29 gennaio 1979, n. 638
cass. sez. i 25 gennaio 1979, n. 562
app. venezia 11 gennaio 1975
app. milano 9 aprile 1976
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| Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 690-723
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d8710; d8711; d87110; d8740
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| l' a. osserva che il problema della determinazione del dazio doganale
e del prelievo agricolo applicabili all' importazione definitiva
nella cee di merci provenienti da paesi terzi in caso di loro
variazione durante la procedura di sdoganamento si presenta complesso
per varie ragioni: instaurazione progressiva nella cee delle
politiche comuni, armonizzazione delle legislazioni nazionali resa
necessaria dall' unione doganale. premesso che a tutt' oggi la
materia non risulta ancora disciplinata in modo uniforme in tutti gli
stati membri della cee, l' a. precisa le nozioni di "importazione",
di "origine" e di "provenienza" e rileva che i prelievi agricoli sono
suscettibili di variazione in modo ancor piu' accentuato dei dazi
doganali, data la loro funzione, aumentando sia quando il prezzo
mondiale diminuisce sia quando il prezzo comunitario aumenta. il
problema della determinazione della data dell' importazione da
considerare per l' individuazione del dazio o del prelievo e' reso di
difficile soluzione dal fatto che la procedura di sdoganamento consta
di diverse operazioni e sovente si protrae per piu' giorni. esposti
brevemente gli argomenti a favore della tesi dell' efficacia "erga
omnes" delle pronunzie pregiudiziali della corte di giustizia e
precisato che con tali pronunzie la corte non decide una
controversia, ma chiarisce e definisce significato e portata della
norma comunitaria affinche' questa venga applicata in modo uniforme
in tutti gli stati membri, l' a. sostiene che tutti i giudici della
comunita' sono vincolati dai principi affermati nel dispositivo,
suscettibili di essere applicati anche a casi che si discostano dalla
fattispecie in occasione della quale detti principi sono stati
enunciati. ad avviso dell' a. il principio affermato dalla corte di
giustizia secondo cui il prelievo applicabile all' importazione dei
cereali e' quello applicabile nel giorno dell' accettazione della
dichiarazione d' importazione da parte degli uffici doganali deve
essere considerato un principio generale, applicabile come tale a
tutti i prodotti agricoli soggetti a prelievi all' importazione.
sottolineata la necessita' di tener distinta l' accettazione dalla
presentazione della dichiarazione, l' a. sostiene che la variazione
del prelievo intervenuta tra la data di accettazione della
dichiarazione d' importazione e la data in cui la merce e' messa alla
libera disponibilita' dell' importatore non ha influenza sulla
fissazione del prelievo applicabile; per i dazi doganali e' invece
prevista la possibilita' di applicazione del dazio piu' favorevole
intervenuto tra le date suddette.
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| art. 10 tr. cee
art. 39 tr. cee
art. 177 tr. cee
art. 38 tr. cee
reg. cee 802/68
reg. cee 19/62
reg. cee 120/67
art. 2 dir. cee 68/312 (presentazione in dogana delle merci)
d.p.r. 26 giugno 1965, n. 723
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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