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130846
IDG801000106
80.10.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
spallanzani antonio
conseguenze civilistiche dei negozi tra residenti e non residenti conclusi senza l' autorizzazione prescritta dalle norme valutarie
nota a cass. sez. i 20 gennaio 1979, n. 433
Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 724-735
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30610; d12002; d18116; d1812; d537; d538
l' a. condivide la tesi giurisprudenziale che riconosce la responsabilita' del residente che abbia inviato all' estero, senza l' autorizzazione prescritta dalle vigenti norme valutarie, un titolo di credito intestato ad un soggetto non residente. esaminando le considerazioni svolte nella pronuncia commentata in merito all' estensione dei vincoli contenuti nella legislazione valutaria ed alle conseguenze civilistiche che possono investire i negozi tra residenti e non residenti conclusi senza la prescritta autorizzazione valutaria, l' a. sostiene che il divieto legislativo in materia di violazione delle norme valutarie non riguarda solo il momento esecutivo dell' obbligazione assunta, ma anche l' attivita' illecitamente posta in essere per la costituzione del rapporto obbligatorio. secondo l' a. alla luce della vigente legislazione l' autorizzazione valutaria deve essere considerata un presupposto di legittimita' degli atti costitutivi di obbligazioni con i non residenti, rappresentando il titolo di legittimazione del residente a compiere l' atto altrimenti vietato e ponendolo nella situazione giuridica voluta dalla legge perche' l' atto possa essere compiuto. poiche' la mancanza di autorizzazione rende incompleto il processo di formazione del negozio con un non residente, impedendo che il relativo rapporto si perfezioni, gli atti negoziali compiuti senza la preventiva autorizzazione sono invalidi. piu' precisamente, essendo le norme valutarie norme imperative o cogenti, detti negozi devono considerarsi nulli; la semplice difformita' d' uno degli elementi costitutivi del negozio giuridico rispetto alla fattispecie autorizzata fa si' che il vizio della parte si estenda al resto e dia quindi luogo alla nullita' totale del negozio. l' autorizzazione all' esecuzione dei negozi con non residenti si configura invece come requisito di efficacia, la cui mancanza impedisce alla fattispecie di produrre i propri effetti fino a che l' evento previsto dalla legge non si sia avverato o sia certo che non si verifichi piu'. l' a. precisa infine che l' inosservanza delle norme valutarie italiane puo' provocare, oltre alla nullita', una ulteriore e diversa conseguenza di carattere civilistico, in quanto i contratti contrari all' ordinamento valutario italiano sono ineseguibili non solo in italia, ma in qualsiasi altro paese aderente al fondo monetario internazionale.
art. 2 d.l. 6 giugno 1956, n. 476 art. 6 d.l. 6 giugno 1956, n. 476 art. 2 r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928 l. 2 giugno 1939, n. 739 art. 1418 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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