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| IDG801000106 | |
| 80.10.00106 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| spallanzani antonio
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| conseguenze civilistiche dei negozi tra residenti e non residenti
conclusi senza l' autorizzazione prescritta dalle norme valutarie
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| nota a cass. sez. i 20 gennaio 1979, n. 433
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| Dir. prat. trib., an. 50 (1979), fasc. 5, pt. 2, pag. 724-735
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30610; d12002; d18116; d1812; d537; d538
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| l' a. condivide la tesi giurisprudenziale che riconosce la
responsabilita' del residente che abbia inviato all' estero, senza l'
autorizzazione prescritta dalle vigenti norme valutarie, un titolo di
credito intestato ad un soggetto non residente. esaminando le
considerazioni svolte nella pronuncia commentata in merito all'
estensione dei vincoli contenuti nella legislazione valutaria ed alle
conseguenze civilistiche che possono investire i negozi tra residenti
e non residenti conclusi senza la prescritta autorizzazione
valutaria, l' a. sostiene che il divieto legislativo in materia di
violazione delle norme valutarie non riguarda solo il momento
esecutivo dell' obbligazione assunta, ma anche l' attivita'
illecitamente posta in essere per la costituzione del rapporto
obbligatorio. secondo l' a. alla luce della vigente legislazione l'
autorizzazione valutaria deve essere considerata un presupposto di
legittimita' degli atti costitutivi di obbligazioni con i non
residenti, rappresentando il titolo di legittimazione del residente a
compiere l' atto altrimenti vietato e ponendolo nella situazione
giuridica voluta dalla legge perche' l' atto possa essere compiuto.
poiche' la mancanza di autorizzazione rende incompleto il processo di
formazione del negozio con un non residente, impedendo che il
relativo rapporto si perfezioni, gli atti negoziali compiuti senza la
preventiva autorizzazione sono invalidi. piu' precisamente, essendo
le norme valutarie norme imperative o cogenti, detti negozi devono
considerarsi nulli; la semplice difformita' d' uno degli elementi
costitutivi del negozio giuridico rispetto alla fattispecie
autorizzata fa si' che il vizio della parte si estenda al resto e dia
quindi luogo alla nullita' totale del negozio. l' autorizzazione all'
esecuzione dei negozi con non residenti si configura invece come
requisito di efficacia, la cui mancanza impedisce alla fattispecie di
produrre i propri effetti fino a che l' evento previsto dalla legge
non si sia avverato o sia certo che non si verifichi piu'. l' a.
precisa infine che l' inosservanza delle norme valutarie italiane
puo' provocare, oltre alla nullita', una ulteriore e diversa
conseguenza di carattere civilistico, in quanto i contratti contrari
all' ordinamento valutario italiano sono ineseguibili non solo in
italia, ma in qualsiasi altro paese aderente al fondo monetario
internazionale.
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| art. 2 d.l. 6 giugno 1956, n. 476
art. 6 d.l. 6 giugno 1956, n. 476
art. 2 r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928
l. 2 giugno 1939, n. 739
art. 1418 c.c.
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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