Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


130848
IDG801000108
80.10.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennone salvatore
la riscossione dell' imposta di registro sulle denunzie e di avveramento delle condizioni sospensive
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 10, pag. 1825-1832
d2159; d23107; d306045; d23102
l' a. segnala tra le disposizioni innovative in senso peggiorativo contenute nel decreto n. 634 del 1972 sull' imposta di registro l' art. 53, che disciplina la riscossione dell' imposta successivamente alla registrazione, unificando i termini per la riscossione dei tributi complementari e suppletivi. l' art. 53 conserva il termine del pagamento nel limite dei 60 giorni, ma ne varia la decorrenza, prima ancorata al termine fissato per la presentazione della denuncia ed ora al giorno della notifica della liquidazione del tributo. la decorrenza del termine di pagamento viene cosi' ad essere subordinata ad una successiva attivita' dell' ufficio del registro, cui viene lasciato largo e discrezionale margine di tempo che si ripercuote sia sull' applicazione di eventuali interessi moratori sia sulla comminatoria di un' eventuale soprattassa. l' a. critica l' unificazione delle modalita' e dei termini di riscossione delle imposte complementari e di quelle suppletive, sia per le profonde differenze intercorrenti tra le 2 specie di imposte sia per la circostanza che la normativa vigente disciplina l' applicazione degli interessi moratori sui tributi indiretti facendo decorrere l' applicazione degli stessi dalla data di costituzione in mora nel caso di imposte suppletive e dalla data in cui e' dovuta l' imposta principale nel caso di imposte complementari. sottolineati gli inconvenienti della disciplina vigente, l' a. auspica una modifica legislativa che per le denunzie presentate ai sensi dell' art. 18 (denunzie di avveramento della condizione sospensiva apposta ai contratti) riagganci in modo automatico ed inderogabile il termine del pagamento dell' imposta complementare all' altro termine dettato per la presentazione della denuncia. secondo l' a. tale modifica verrebbe di conseguenza a riattribuire rilevanza e piena efficacia all' elemento principale costituito dalla condizione che segna il sorgere del diritto del fisco alla riscossione del tributo complementare. in attesa di tale modifica dovrebbero essere fissati termini obbligatori per tutti gli uffici per la liquidazione e notifica dell' imposta complementare.
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



Ritorna al menu della banca dati