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| IDG801000108 | |
| 80.10.00108 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pennone salvatore
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| la riscossione dell' imposta di registro sulle denunzie e di
avveramento delle condizioni sospensive
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 10, pag. 1825-1832
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| d2159; d23107; d306045; d23102
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| l' a. segnala tra le disposizioni innovative in senso peggiorativo
contenute nel decreto n. 634 del 1972 sull' imposta di registro l'
art. 53, che disciplina la riscossione dell' imposta successivamente
alla registrazione, unificando i termini per la riscossione dei
tributi complementari e suppletivi. l' art. 53 conserva il termine
del pagamento nel limite dei 60 giorni, ma ne varia la decorrenza,
prima ancorata al termine fissato per la presentazione della denuncia
ed ora al giorno della notifica della liquidazione del tributo. la
decorrenza del termine di pagamento viene cosi' ad essere subordinata
ad una successiva attivita' dell' ufficio del registro, cui viene
lasciato largo e discrezionale margine di tempo che si ripercuote sia
sull' applicazione di eventuali interessi moratori sia sulla
comminatoria di un' eventuale soprattassa. l' a. critica l'
unificazione delle modalita' e dei termini di riscossione delle
imposte complementari e di quelle suppletive, sia per le profonde
differenze intercorrenti tra le 2 specie di imposte sia per la
circostanza che la normativa vigente disciplina l' applicazione degli
interessi moratori sui tributi indiretti facendo decorrere l'
applicazione degli stessi dalla data di costituzione in mora nel caso
di imposte suppletive e dalla data in cui e' dovuta l' imposta
principale nel caso di imposte complementari. sottolineati gli
inconvenienti della disciplina vigente, l' a. auspica una modifica
legislativa che per le denunzie presentate ai sensi dell' art. 18
(denunzie di avveramento della condizione sospensiva apposta ai
contratti) riagganci in modo automatico ed inderogabile il termine
del pagamento dell' imposta complementare all' altro termine dettato
per la presentazione della denuncia. secondo l' a. tale modifica
verrebbe di conseguenza a riattribuire rilevanza e piena efficacia
all' elemento principale costituito dalla condizione che segna il
sorgere del diritto del fisco alla riscossione del tributo
complementare. in attesa di tale modifica dovrebbero essere fissati
termini obbligatori per tutti gli uffici per la liquidazione e
notifica dell' imposta complementare.
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| art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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