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Documento


130849
IDG801000110
80.10.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pittaccio enzo
progetto di modifica in materia fiscale
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 11-12, pag. 2040-2043
d30630; d23103; d23113; d24054; d30640
al duplice scopo di costringere contribuenti a dichiarare l' effettivo prezzo dei beni trasferiti e di consentire agli uffici finanziari di combattere l' evasione notoriamente collegata ad operazioni economiche che al momento non possono essere controllate e perseguite, l' a. propone di integrare il testo dell' art. 1473 del codice civile con una statuizione in base alla quale il prezzo determinato tra le parti deve essere indicato negli atti di trasferimento e costituire nei confronti di chiunque, per il periodo di 5 anni dalla data di stipula dell' atto, il valore dei beni ai fini di ogni successivo rapporto obbligatorio o traslativo di diritti del bene stesso. sottolineate le conseguenze positive ai fini dell' imposta di registro e di successione, nonche' dell' invim, di un riferimento a detto prezzo (e non piu' al valore venale dei beni), l' a. sostiene che la modifica proposta potrebbe risultare estremamente opportuna in vista di un alleggerimento del contenzioso, di una maggior semplicita' ed immediatezza nel pagamento dei tributi e dell' eliminazione di dannose interferenze nella determinazione del valore imponibile. secondo l' a. la riforma proposta sarebbe utile anche ai fini dell' applicazione dell' equo canone, in quanto il prezzo di acquisto costituirebbe un elemento valido per la determinazione del canone di locazione.
art. 1473 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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