| 130849 | |
| IDG801000110 | |
| 80.10.00110 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| pittaccio enzo
| |
| progetto di modifica in materia fiscale
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 11-12, pag. 2040-2043
| |
| | |
| d30630; d23103; d23113; d24054; d30640
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| al duplice scopo di costringere contribuenti a dichiarare l'
effettivo prezzo dei beni trasferiti e di consentire agli uffici
finanziari di combattere l' evasione notoriamente collegata ad
operazioni economiche che al momento non possono essere controllate e
perseguite, l' a. propone di integrare il testo dell' art. 1473 del
codice civile con una statuizione in base alla quale il prezzo
determinato tra le parti deve essere indicato negli atti di
trasferimento e costituire nei confronti di chiunque, per il periodo
di 5 anni dalla data di stipula dell' atto, il valore dei beni ai
fini di ogni successivo rapporto obbligatorio o traslativo di diritti
del bene stesso. sottolineate le conseguenze positive ai fini dell'
imposta di registro e di successione, nonche' dell' invim, di un
riferimento a detto prezzo (e non piu' al valore venale dei beni), l'
a. sostiene che la modifica proposta potrebbe risultare estremamente
opportuna in vista di un alleggerimento del contenzioso, di una
maggior semplicita' ed immediatezza nel pagamento dei tributi e dell'
eliminazione di dannose interferenze nella determinazione del valore
imponibile. secondo l' a. la riforma proposta sarebbe utile anche ai
fini dell' applicazione dell' equo canone, in quanto il prezzo di
acquisto costituirebbe un elemento valido per la determinazione del
canone di locazione.
| |
| art. 1473 c.c.
| |
| Ist. dir. tributario - Univ. GE
| |