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| IDG801000111 | |
| 80.10.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| durante mario
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| proroga dei termini di prescrizione e decadenza in materia di imposte
indirette per lo sciopero del personale degli uffici registro nei
giorni 29 e 30 giugno 1978. possibili vizi di legittimita' del
decreto che dichiara l' irregolare funzionamento degli uffici
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 11-12, pag. 2043-2048
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d231; d1100; d1101; d12061; d14103; d7134
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| l' a. osserva che, oltre all' esigenza della certezza delle
situazioni giuridiche tutelata dalle norme che vincolano a termini di
prescrizione e decadenza i comportamenti del soggetto attivo e del
soggetto passivo del rapporto tributario, vi e' l' esigenza di
disciplinare i casi in cui il mancato rispetto dei termini ha luogo
per causa non imputabile ad uno dei soggetti del rapporto. con legge
n. 770 del 1961 il legislatore ha disposto che i termini scadenti nei
giorni di sciopero del personale degli uffici finanziari sono
prorogati per entrambe le parti fino al x giorno successivo alla
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto ministeriale che
dichiara l' irregolare funzionamento degli uffici; con le modifiche
apportate dalla legge n. 576 del 1975 e' stato precisato che sono
prorogati non solo i termini scadenti nei giorni di sciopero, ma
anche quelli scadenti nel periodo tra la fine dello sciopero ed il
giorno della pubblicazione del predetto decreto. considerando lo
sciopero del personale degli uffici del registro dei giorni 29 e 30
giugno 1978 (scadenza dei termini di prescrizione e decadenza gia'
precedentemente prorogati da una lunga serie di provvedimenti
legislativi), l' a. osserva che a distanza di ben 16 mesi dall'
effettuazione dello sciopero non era stato ancora pubblicato il
decreto ministeriale che accerta e dichiara l' irregolare
funzionamento degli uffici, con la conseguenza che si e' verificata
un' ulteriore proroga mediante un atto amministrativo e non mediante
legge sia dei termini che scadevano il 30 giugno 1978 sia di quelli
scadenti tra il i luglio 1978 e la data di pubblicazione del decreto.
secondo l' a. il decreto ministeriale da emanarsi in materia e'
annullabile per illegittimita', essendo viziato da eccesso di potere:
nella fattispecie infatti il ministero delle finanze ha mostrato di
voler realizzare con l' emanazione del decreto in questione uno scopo
(proroga discrezionale dei termini di prescrizione e decadenza) che
non e' quello proprio del decreto stesso (tempestiva regolamentazione
delle situazioni irregolari dovute a sciopero).
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| l. 28 luglio 1961, n. 770
art. 18 l. 2 dicembre 1975, n. 576
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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