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130851
IDG801000112
80.10.00112 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
linguiti gaetano
incontro con il decreto del presidente della repubblica 26 maggio 1979, n. 249
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 11, pag. 793-796
d21901; d21803; d21804
l' a. ricorda che con decreto n. 249 del 1979 e' stato stabilito che dal 1 gennaio 1974 i versamenti diretti eseguiti ad uffici incompetenti devono considerarsi validi e che la pena pecuniaria prevista dal nuovo testo dell' art. 93 del decreto n. 602 del 1973 sulla riscossione per i versamenti diretti effettuati ad esattoria incompetente si applica dal 30 giugno 1979. in difetto di istruzioni ministeriali al riguardo l' a. propone le seguenti soluzioni per le situazioni che si presentavano al 30 giugno 1979: per le fattispecie di rimborso delle somme versate in tesoreria provinciale e pagamento gia' effettuate delle somme iscritte nei ruoli rimborsare le somme iscritte nei ruoli e reincamerare quelle rimborsate, senza pene pecuniarie e senza interessi; per l' iscrizione nei ruoli delle imposte non versate ad ufficio competente non rimborsare le somme versate erroneamente ad ufficio incompetente, ma dichiararle validamente versate ed eseguire lo sgravio dell' emesso ruolo, facendo dichiarare estinto il processo intentato col ricorso presentato per cessata materia del contendere, senza pena pecuniaria; per le pratiche ancora da esaminare od in corso di esame considerare valido il versamento, con dubbi in merito all' irrogazione della pena pecuniaria.
d.p.r. 26 maggio 1979, n. 249 art. 5 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 art. 93 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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