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| IDG801000113 | |
| 80.10.00113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| carrubba sebastiano
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| perdite di esercizi chiusi entro il 31 dicembre 1973 e dedotti negli
esercizi successivi: rettifiche-sanzioni
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| Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 11, pag. 797-799
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| d23063; d23073; d23023; d23065; d23074; d24043; d21900; d21510;
d23062; d23072; d2121
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| l' a. ricorda che sotto il vigore del testo unico delle imposte
dirette del 1958 la perdita di un esercizio, determinata con le
stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, poteva
essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi,
ma non oltre il quinto esercizio e che lo stesso trattamento era
riservato ai soggetti che si avvalevano della facolta' della
tassazione in base a bilancio a condizione che per i 3 anni anteriori
a quello in cui si era verificata la perdita si fosse proceduto alla
tassazione in base a bilancio e che tale sistema fosse stato
mantenuto per gli anni successivi per i quali era stata consentita la
detrazione. con gli artt. 84 del decreto n. 597 e 28 del decreto n.
598 del 1973 il legislatore si e' preoccupato di evitare che per gli
anni vicini all' entrata in vigore della riforma tributaria la
perdita sofferta dai soggetti suddetti potesse essere bloccata,
dettando norme di carattere transitorio tali da consentire il
godimento del diritto acquisito per gli anni residui rispetto al
quinquennio. in tal senso ha previsto che le perdite derivanti dall'
esercizio di imprese commerciali relative a periodi di imposta chiusi
al 31 dicembre 1973 e determinate nel modo suddetto possano essere
portate in diminuzione del reddito d' impresa ai soli fini dell' ilor
fino al quinto periodo d' imposta successivo a quello in cui si sono
verificate; analoga disposizione ha dettato per i soggetti tassabili
in base a bilancio. circa la disciplina sanzionatoria da applicare
nel caso in cui dette perdite vengano rettificate in meno od
annullate a seguito di accertamento l' a. ritiene che l' art. 49 del
decreto n. 600 del 1973 (che sanziona l' ipotesi di indebite
deduzioni e detrazioni) non sia applicabile al caso in esame sia
perche' non e' stato richiamato dalla norma transitoria sia perche'
regola per espressa volonta' legislativa le perdite che si vengono a
concretare quale risultato dei periodi di imposta a partire dal 1
gennaio 1974 e che vengono portate in diminuzione del reddito
complessivo imponibile dei periodi d' imposta successivi. precisata
l' inapplicabilita' dell' art. 46 del decreto citato relativo all'
ipotesi di infedelta' della dichiarazione, l' a. auspica l'
intervento di un chiarimento ministeriale.
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| art. 112 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645
art. 84 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597
art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598
art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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