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130852
IDG801000113
80.10.00113 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
carrubba sebastiano
perdite di esercizi chiusi entro il 31 dicembre 1973 e dedotti negli esercizi successivi: rettifiche-sanzioni
Rass. mens. imp. dr., an. 28 (1979), fasc. 11, pag. 797-799
d23063; d23073; d23023; d23065; d23074; d24043; d21900; d21510; d23062; d23072; d2121
l' a. ricorda che sotto il vigore del testo unico delle imposte dirette del 1958 la perdita di un esercizio, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, poteva essere portata in diminuzione dai redditi degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto esercizio e che lo stesso trattamento era riservato ai soggetti che si avvalevano della facolta' della tassazione in base a bilancio a condizione che per i 3 anni anteriori a quello in cui si era verificata la perdita si fosse proceduto alla tassazione in base a bilancio e che tale sistema fosse stato mantenuto per gli anni successivi per i quali era stata consentita la detrazione. con gli artt. 84 del decreto n. 597 e 28 del decreto n. 598 del 1973 il legislatore si e' preoccupato di evitare che per gli anni vicini all' entrata in vigore della riforma tributaria la perdita sofferta dai soggetti suddetti potesse essere bloccata, dettando norme di carattere transitorio tali da consentire il godimento del diritto acquisito per gli anni residui rispetto al quinquennio. in tal senso ha previsto che le perdite derivanti dall' esercizio di imprese commerciali relative a periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1973 e determinate nel modo suddetto possano essere portate in diminuzione del reddito d' impresa ai soli fini dell' ilor fino al quinto periodo d' imposta successivo a quello in cui si sono verificate; analoga disposizione ha dettato per i soggetti tassabili in base a bilancio. circa la disciplina sanzionatoria da applicare nel caso in cui dette perdite vengano rettificate in meno od annullate a seguito di accertamento l' a. ritiene che l' art. 49 del decreto n. 600 del 1973 (che sanziona l' ipotesi di indebite deduzioni e detrazioni) non sia applicabile al caso in esame sia perche' non e' stato richiamato dalla norma transitoria sia perche' regola per espressa volonta' legislativa le perdite che si vengono a concretare quale risultato dei periodi di imposta a partire dal 1 gennaio 1974 e che vengono portate in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi d' imposta successivi. precisata l' inapplicabilita' dell' art. 46 del decreto citato relativo all' ipotesi di infedelta' della dichiarazione, l' a. auspica l' intervento di un chiarimento ministeriale.
art. 112 d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645 art. 84 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597 art. 28 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 598 art. 49 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 71 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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